ORDINANZA N.160
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 82 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e 4 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1978 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Jeva Antonio e Cazzaniga Achille ed altra, iscritta al n. 911 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 del 13 febbraio 1980.
Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 i1 Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con ordinanza del 13 novembre 1978 è stata sollevata dal Pretore di Milano, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 82 della legge sull'equo canone 27 luglio 1978, n. 392 e 4 della legge 23 maggio 1950, n. 253, nella parte in cui continua ad escludere, nei contratti di locazione in corso al 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga (conduttori con reddito annuo superiore agli otto milioni), l'azione di cessazione della proroga stessa per urgente e improrogabile necessità del locatore; nonostante la protrazione legale della durata dei contratti per circa quattro anni (art. 65 legge n. 392/1978) e la conseguente preclusione, nei giudizi di convalida in corso, anche della azione di rilascio per finita locazione; per il dubbio che ciò realizzi una irrazionale discriminazione tra categorie di locatori, attribuendo una maggior tutela al proprietario proprio quando il conduttore sia meno abbiente.
Considerato che nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza di questa Corte n. 22 del 22 febbraio 1980, la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1, e 65 della citata legge n. 392 del 1978, < nella parte in cui esclude il diritto di recesso per necessità del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga >;
che la questione prospettata, trattandosi nel caso di specie di procedimento in fase monitoria, involge il citato art. 65, che, per effetto del suo secondo comma, si applica appunto a quei contratti per i quali, alla data del 30 luglio 1978, sia in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione, secondo i limiti indicati dalla sentenza di questa Corte n. 18 del 15 febbraio 1980;
che, di conseguenza, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo, affinché accerti, alla stregua delle sopravvenute decisioni di questa Corte, se la questione sollevata sia tuttora rilevante.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Milano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/11/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15/12/80.