Sentenza n.18 del 1980
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SENTENZA N.18

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente  

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 65, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1978 dal pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra Cioffi Angelina e Linguiti Carmine, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 28 marzo 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Premesso che l'art. 65, comma secondo, facendo parola di procedimenti per convalida di licenza o di sfratto in corso, intendeva riferirsi al giudizio di merito consecutivo alla opposizione dell'intimato, e, se non vuole essere duplicato del primo comma, va interpretato nel senso che si riferisca anche ai contratti per i quali è in corso procedimento per convalida di sfratto per finita locazione, rileva il pretore che a fronte della ulteriore protrazione dei contratti cessati de iure al momento della entrata in vigore della legge ma ancora sub iudice non è stata prevista per la medesima durata la sospensione dei provvedimenti di rilascio divenuti definitivi prima del 30 luglio 1978, e ne inferisce che sarebbero stati notevolmente avvantaggiati i conduttori i quali avessero spiegato, anche pretestuosamente, opposizione alla domanda del locatore rendendo così inevitabile l'instaurazione del giudizio di merito. Donde la discriminazione tra identiche posizioni sostanziali sulla base di diverse iniziative processuali, che sarebbe, sempre a giudizio del pretore, ingiusta vuoi perchè il processo non è fonte autonoma di beni, vuoi perchè sarebbe addossato alla categoria dei locatori l'indugio nella emanazione delle leggi.

Dal suo canto, l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse della intervenuta Presidenza, accoglie l'interpretazione delle norme impugnate, prospettata dal pretore, del quale non condivide, per contro, il sospetto d'incostituzionalità sul riflesso che la lite pendente e la lite definita integrano situazioni diverse, la cui diversa disciplina positiva non offende il principio di uguaglianza, a nulla rilevando che la pendenza della lite sia provocata dalla lungaggine dei civili dibattimenti e, persino, dall'abuso del diritto di difesa.

2. - Questa Corte non può discendere all'esame della questione di costituzionalità, sollevata d'ufficio dal pretore di Salerno, perchè non condivide l'interpretazione del secondo comma dell'art. 65 recepita dal giudice di merito ed accolta anche dall'Avvocatura.

La fase sommaria del procedimento di convalida per finita locazione che lo distingue dal giudizio a cognizione ordinaria, che può seguire o essere, addirittura, instaurato in guisa auto noma, può concludersi con ordinanza di convalida in caso di mancata comparizione o di mancata opposizione del convenuto (art. 663 c.p.c.) o con ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto non basate su prova scritta (articolo 665), così come la fase sommaria del procedimento di convalida di sfratto per morosità, al quale non si riferisce il secondo comma dell'art. 65, può concludersi in caso di mancata comparizione o di mancate eccezioni del convenuto, cui si accompagni l'attestazione, da parte del locatore in giudizio, della persistenza della morosità, con ordinanza di convalida (art. 665) o con i provvedimenti, indicati nell'art. 666, in caso di contestazione da parte dell'intimato dell'ammontare dei canoni pretesi dal locatore.

Per modo che, ove le concrete vicende descritte nei richiamati artt. 663 e 665 non si verifichino, dispone testualmente l'art 667 c.p.c. che il giudizio prosegue per la decisione di merito avanti i1 conciliatore e il pretore se sono competenti a conoscere del merito ovvero avanti il giudice competente nel merito, avanti il quale il giudice adito rimette le parti.

Tale essendo il sistema previsto negli artt. 661 a 667 del codice, ad interpretare in diverso senso il quale non giovano i lavori preparatori dell'art. 65, comma secondo, dappoiché la legge, una volta emanata, assume una sua obiettività evidenziata dal sistema normativo nel quale si inserisce, il secondo comma dell'art. 65 riesce applicabile nei soli casi in cui la legge 392/1978 sia entrata in vigore nel tempo intermedio tra la intimazione della licenza per finita locazione e le ordinanze di convalida della licenza per mancata comparizione o per mancata opposizione dell'intimato ovvero la ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni dell'intimato non fondate su prova scritta.

3. - Non rientra nei compiti della Corte verificare se il pretore di Salerno potesse pronunciare ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni dell'intimato non fondate su prova` scritta prima della entrata in vigore della legge; quel che in questa sede interessa constatare, si è che la legge 392/1978 è entrata in vigore dopo che si erano svolte l'udienza di comparizione (10 maggio 1977), due udienze istruttorie (23 novembre 1977, 4 luglio 1978), nel corso delle quali erano stati esibiti documenti, una udienza di precisazione delle conclusioni (15 febbraio 1978), due udienze di spedizione per sentenza (2 maggio e 9 luglio 1978), successivamente alle quali e al preliminare scambio di comparse conclusionali e alla data di entrata in vigore della legge si e alla fine svolta l'udienza di spedizione per sentenza (3 novembre 1978), a seguito della quale il pretore ha sollevato d'ufficio la questione di costituzionalità non senza constatare nella stessa ordinanza di rimessione la infondatezza delle eccezioni dell'intimato, dopo ché le parti avevano posto in essere attività istruttorie e assertive che evadono dalle sommarietà del procedimento di convalida e invadono l'ordinario giudizio di merito.

La inammissibilità della questione, dunque, esonera la Corte dal ricercare il senso della formulazione contenuta nel primo comma dell'art. 65: < contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non soggetti a proroga legale >.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma secondo, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal pretore di Salerno con la ordinanza menzionata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/02/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 15/02/80.