ORDINANZA N.159
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 59, primo comma, n. 4, e 61 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1979 dal Giudice conciliatore di Grotte, nel procedimento civile vertente tra Ciraolo Calogero e Garifi Vincenzo, iscritta al n. 809 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 16 gennaio 1980.
Visto l'atto d; intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con l'ordinanza n. 809/79 è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 59, primo comma, n. 4, e 61 della legge sull'equo canone n. 392 del 27 luglio 1978, nella parte in cui stabilisce che il diritto di recesso può essere esercitato immediatamente dal proprietario, nel caso intenda procedere a demolizione o trasformazione dell'immobile (art. 59, n. 4, cit. legge), mentre spetta solo dopo un biennio dall'acquisto, nel caso di destinazione dell'immobile per propria necessità ; per il dubbio che la normativa denunciata violi il principio di uguaglianza discriminando i conduttori a seconda che il recesso sia chiesto dal proprietario per demolire o trasformare l'immobile locato (nel qual caso l'obbligo del rilascio è immediato), oppure per propria necessità (con conseguente differimento del rilascio di un biennio dall'acquisto dell'immobile).
Considerato che la medesima questione è stata già prospettata a questa Corte che, con la sent. n. 58 del 1980
, ne ha dichiarato l'infondatezza, per la diversità oggettiva delle situazioni poste in comparazione, atteso che il legislatore ha voluto tener conto, nel dettare la normativa impugnata, oltrechè del rapporto locatore-conduttore, anche degli interessi generali connessi alle esigenze di incremento e miglioria del patrimonio edilizio;che nell'ordinanza di rimessione non sono prospettati nuovi profili né addotti motivi nuovi.