ORDINANZA N.149
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi) e della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), promossi con ordinanze 30 giugno e 9 maggio 1979 (due ordinanze) della Commissione tributaria di primo grado di Larino, 22 giugno 1979 (nove ordinanze) della Commissione tributaria di primo grado di Livorno, 18 ottobre 1979 della Commissione tributaria di primo grado di Trieste, 29 ottobre 1979 (cinque ordinanze) della Commissione tributaria di primo grado di La Spezia e 30 giugno 1977 della Commissione tributaria di primo grado di Fermo, iscritte rispettivamente ai nn. 946, 947 e 948 del registro ordinanze 1979 e nn. 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,249, 250, 253, 278, 279, 280, 281,282 e 357 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 57,145, 152 e 166 dell'anno 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, le Commissioni tributarie di primo grado di Larino, di Livorno, di Trieste, di La Spezia, di Fermo hanno sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che assoggettano i redditi di lavoro autonomo all'imposta locale sui redditi: ora impugnando sia l'art. 1 (con particolare riguardo al primo ovvero al secondo comma, lett. a) sia l'art. 7 (con particolare riguardo al primo, secondo e quarto comma) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in riferimento agli artt. 3,35 e 53 della Costituzione; ora circoscrivendo la questione al solo art. 7 d.P.R. cit.; ora censurando l'intero decreto presidenziale n. 599 del 1973, nella parte concernente i lavoratori autonomi; ora riferendo l'impugnativa all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sempre per l'asserita violazione dei predetti parametri costituzionali;
che nei giudizi promossi dalle Commissioni tributarie di primo grado di Larino e di Fermo è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari l'infondatezza della questione così sollevata.
Considerando che tutti i giudizi predetti possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
che la questione è stata già risolta dalla Corte, con la sentenza n. 42 del 1980: la quale ha dichiarato, da una parte, < l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi >; ed ha invece precisato, d'altra parte, che non si rende necessario pronunciare il corrispondente annullamento dell'art. 7 del citato decreto presidenziale, < poiché la disciplina delle deduzioni a favore dei lavoratori autonomi è resa a sua volta inoperante, circa i rapporti ai quali non possa più essere applicato l'art. 1, già in forza della dichiarazione d'illegittimità parziale della disciplina riguardante il presupposto dell'imposta locale sui redditi >.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, 1 e 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, nonché dell'intero d.P.R. n. 599, nella parte in cui prevede l'applicazione dell'imposta locale sui redditi a carico dei lavoratori autonomi (sollevata in riferimento agli artt. 3,35 e 53 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe), già decisa con sentenza n. 42 del 1980.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/10/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 12/11/80.