SENTENZA N.138
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 316, quarto comma, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1976 dal Giudice istruttore del tribunale di Roma, nel procedimento penale a carico di Lucantoni Giancarlo, iscritta al n. 483 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 del 15 settembre 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 30 gennaio 1980 il Giudice relatore Livio Paladin;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Il giudice istruttore del tribunale di Roma sostiene che l'art. 316 quarto comma del codice di procedura penale, affidando alla sezione istruttoria della corte d'appello (su richiesta del procuratore generale presso la corte medesima) la proroga dei termini di presentazione delle relazioni peritali, violerebbe in vario senso l'art. 25 primo comma Cost.: sia perchè la norma impugnata non si armonizzerebbe con le regole generali di ripartizione delle competenze fra i giudici di primo grado ed i giudici d'appello (cui dovrebbe attribuirsi secondo il giudice a quo < valore di vere e proprie norme di costituzione materiale >); sia perchè si tratterebbe di una deroga irragionevole, specialmente in considerazione dei poteri direttivi riservati al giudice di primo grado circa le operazioni peritali; sia, finalmente, perchè la sezione istruttoria della corte d'appello non potrebbe deliberare in ordine alla proroga se non su richiesta del procuratore generale, che verrebbe in tal modo a disporre di un < potere incontrollabile >, in contrasto con i criteri fissati da questa Corte per la determinazione del giudice naturale.
La questione non è fondata. La norma impugnata soddisfa entrambi i requisiti più volte indicati dalla Corte (si veda, fra le altre, la sentenza n. 274 del 1974), affinché possa parlarsi di un < giudice naturale precostituito per legge >: essa cioè prestabilisce la competenza della sezione istruttoria della corte d'appello rispetto alle singole richieste di proroga, senza prevedere o consentire in questo campo irragionevolmente alcuna deroga né alcuno spostamento della competenza stessa. In realtà, non è pertinente il richiamo della sentenza n. 110 del 1963 (cui si riferisce senza dubbio l'ordinanza di rimessione, malgrado l'erronea menzione della sentenza n. 110 del 1973): poiché in quell'ipotesi la Corte ha sindacato (e dichiarato costituzionalmente illegittima) la norma dell'art. 234 secondo comma cod. proc. pen., per cui il procuratore generale presso la corte d'appello poteva, < con provvedimento insindacabile, ... richiamare gli atti e rimettere la istruzione alla sezione istruttoria >; laddove nel caso in esame il procuratore generale, eventualmente sollecitato dallo stesso giudice di primo grado per il tramite del procuratore della Repubblica, deve richiedere la proroga alla sezione istruttoria, qualora se ne prospetti l'< assoluta necessità >.
D'altra parte, è precisamente dall'art. 316 quarto comma cod. proc. pen. che si ricava la regola, generale ed onnicomprensiva, per cui la competenza appartiene in tal campo alla sola sezione istruttoria della corte d'appello. E nulla consente di ritenere che norme del genere, riservando particolari poteri al giudice d'appello anziché al giudice di primo grado, violino un criterio di ripartizione delle competenze che l'art. 25 primo comma avrebbe addirittura costituzionalizzato; tanto più che l'esercizio della vigilanza così attribuita alla sezione istruttoria (e, prima ancora, al procuratore generale) non comporta il minimo attentato all'indipendenza del giudice istruttore, circa le attività e le decisioni che ad esso competono in ordine al merito del relativo giudizio.
2. - Con ciò, tuttavia, la Corte non intende affermare che la norma impugnata debba considerarsi immune da qualsiasi genere di critiche. Al contrario, si può dubitare che il quarto comma dell'art. 316 abbia in effetti raggiunto-sia prima che dopo le modifiche apportate dall'art. 4 della legge 5 dicembre 1972, n. 773 - lo scopo che il legislatore si era prefisso: cioè di precludere come già risulta dai lavori preparatori del vigente codice di procedura penale indagini superflue od eccessivamente diluite nel tempo, che avrebbero compromesso la rapida definizione dei procedimenti. Non a caso, in sede di riforma del codice stesso viene ora proposto secondo il criterio direttivo della < massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale >, dettato dall'art 2 n 1 della legge-delega 3 aprile 1974, n. 108-che sia lo stesso giudice istruttore a prorogare per non più di trenta giorni il termine normale della relazione peritale, quando risultino necessari accertamenti di particolare complessità.
Ma scelte siffatte appartengono appunto alla sfera della politica legislativa, non già al sindacato sulla legittimità delle leggi alla stregua del principio del giudice naturale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 316, quarto comma, del codice di procedura penale, sollevata dal giudice istruttore del tribunale di Roma, in riferimento all 'art. 25 primo comma della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/07/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 30/07/80.