Ordinanza n.128 del 1980
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ORDINANZA N.128

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 bis della legge 12 agosto 1974, n. 351, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1979 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Longari Emma e la S.a.s. Rulfo, iscritta al n. 709 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 del 12 dicembre 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1980 il Giudice relatore Michele Rossano.

Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza 17 maggio 1979, ha proposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2bis legge 12 agosto 1974, n. 351 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani) nella parte in cui non comprende fra gli aventi diritto alla proroga legale del contratto di locazione il convivente more uxorio con il conduttore defunto in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ritenuto che questione identica è stata dichiarata non fondata con la sentenza 2 aprile 1980, n. 45, e che non sono prospettati profili nuovi, né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2bis legge 12 agosto 1974, n. 351 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani) nella parte in cui non comprende fra gli aventi diritto alla proroga legale del contratto di locazione il convivente more uxorio con il conduttore defunto in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/07/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 23/07/80.