ORDINANZA N.127
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Marche 9 agosto 1976, n. 22 (esercizio dell'attività venatoria) promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1979 dal pretore di Ancona, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Agostinelli Narcisio e la Giunta della Regione Marche, iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 230 del 22 agosto 1979.
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1980 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Ancona ha sollevato, in riferimento all'art. 119 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Marche 9 agosto 1976, n. 22, il quale prescrive il possesso di un tesserino per l'esercizio della caccia nella Regione, e ne subordina il rilascio al versamento di una somma di denaro, i cui proventi, ai sensi della stessa legge, sono esclusivamente destinati all'attività venatoria nel territorio marchigiano; che nessuno si è costituito in giudizio;
considerato che identica questione avente ad oggetto norme di analogo contenuto è stata decisa e ritenuta non fondata con sentenza n. 148 del 1979; che peraltro la stessa questione avente ad oggetto la norma ora denunziata è stata ritenuta manifestamente infondata con ordinanza n. 115 del 1980; che in questa sede non sono prospettati nuovi profili, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Marche 9 agosto 1976, n. 22, sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 119 della Costituzione e già decisa con la sentenza n. 148 del 1979.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/07/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 23/07/80.