Ordinanza n.127 del 1980
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ORDINANZA N.127

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente  

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Marche 9 agosto 1976, n. 22 (esercizio dell'attività venatoria) promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1979 dal pretore di Ancona, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Agostinelli Narcisio e la Giunta della Regione Marche, iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 230 del 22 agosto 1979.

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1980 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Ancona ha sollevato, in riferimento all'art. 119 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Marche 9 agosto 1976, n. 22, il quale prescrive il possesso di un tesserino per l'esercizio della caccia nella Regione, e ne subordina il rilascio al versamento di una somma di denaro, i cui proventi, ai sensi della stessa legge, sono esclusivamente destinati all'attività venatoria nel territorio marchigiano; che nessuno si è costituito in giudizio;

considerato che identica questione avente ad oggetto norme di analogo contenuto è stata decisa e ritenuta non fondata con sentenza n. 148 del 1979; che peraltro la stessa questione avente ad oggetto la norma ora denunziata è stata ritenuta manifestamente infondata con ordinanza n. 115 del 1980; che in questa sede non sono prospettati nuovi profili, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Marche 9 agosto 1976, n. 22, sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 119 della Costituzione e già decisa con la sentenza n. 148 del 1979.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/07/80.

 Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 23/07/80.