SENTENZA N.124
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 384, cpv., cod. pen., in relazione all'art. 307, ultimo comma, stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1975 dalla Corte di assise di Venezia nel procedimento penale a carico di Momentè Nadia, iscritta al n. 357 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8 ottobre 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 30 gennaio 1980 il Giudice relatore Michele Rossano;
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - La Corte di Assise di Venezia dopo aver premesso che pronunciava sull'eccezione sollevata dalla difesa di Momentè Nadia, imputata di favoreggiamento personale; e che era pacifico, in fatto, che la stessa Momentè conviveva < more uxorio > con l'imputato Riccardo Torta ha osservato che < la previsione dell'esimente di cui all'art. 384 cpv. in relazione all'art. 307, comma ultimo, c.p. non si estende al convivente non legato da matrimonio, mentre in siffatte ipotesi soccorrerebbero le stesse ragioni di non punibilità poste a salvaguardia del nucleo familiare >. Ha, poi, rilevato < che, in altra sede e, in particolare, ai fini degli artt. 570 (violazione degli obblighi di assistenza familiare) e 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli), assume rilievo nel sistema penalistico il nucleo di fatto; e tale mancata previsione della causa di non punibilità, in relazione alla convivenza non fondata sul matrimonio, si risolve in un contrasto con gli artt. 3 e 29 della Carta costituzionale >.
Ed ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli articoli sopra indicati, avendola ritenuta non manifestamente infondata.
2. - La questione deve essere dichiarata inammissibile per assoluto difetto di rilevanza, non essendo la norma impugnata (art. 384 cpv. cod. pen.) applicabile nel procedimento penale a carico di Momentè Nadia.
Invero il citato art. 384 cpv. cod. pen. prevede l'esclusione della punibilità, nei casi previsti dagli artt. 372 (falsa testimonianza) e 373 (falsa perizia e interpretazione), se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere assunto come testimone, ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere testimonianza, perizia o interpretazione.
Nel caso di specie, invece, Momentè Nadia è imputata del delitto di cui all'art. 378 cod. pen. (favoreggiamento personale) per aver aiutato Torta Riccardo, con il quale conviveva < more uxorio >, e Colombo Giampaolo imputati entrambi dei delitti di omicidio volontario aggravato, lesione aggravata, incendio aggravato, contrabbando, e di altri reati ad eludere le investigazioni dell'autorità, rendendo alla Squadra Mobile della Questura di Venezia dichiarazioni false. Come si rileva dal testo dell'ordinanza della Corte di Assise di Venezia, sopra integralmente riportata, non sono in essa indicati i motivi per i quali sussiste la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 384 cpv. cod. pen., che concerne reati diversi da quello di favoreggiamento personale per cui si procede e pone in essere cause oggettive di esclusione di reati autonome rispetto a quelle previste dalla prima parte dello stesso articolo.
Né il giudizio sulla rilevanza può ritenersi compiuto in modo implicito, mediante rinvio alle deduzioni della parte che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, secondo la giurisprudenza di questa Corte (ord. n. 75 del 1963; sentenze nn. 44 del 1960; 108 del 1961; 40 del 1965), poiché nel verbale dell'udienza 22 maggio 1975 della Corte di Assise di Venezia è riportato solo che il difensore della Momentè sollevò l'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 307 cod. pen. (nozione di prossimi congiunti agli effetti della legge penale) e 350 c.p.p. (diritto dei prossimi congiunti dall'astenersi dal testimoniare) < per contrasto con l'art. 18 della Costituzione >.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 384 cpv. cod. pen., in relazione all'art. 307, comma ultimo, stesso codice, proposta dalla Corte di Assise di Venezia, con ordinanza 22 maggio 1975, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/07/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 23/07/80.