Ordinanza n.117 del 1980
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ORDINANZA N. 117

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente  

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 20, comma terzo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme sui programmi e sul coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica - Modalità di determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 gennaio 1979 dalla Corte d'appello di Brescia nel procedimento civile vertente tra Fossa Giovanna ed altra e Comune di Cremona, iscritta al n. 914 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 del 13 febbraio 1980;

2) ordinanza emessa l'11 maggio 1979 dalla Corte d'appello di Genova nel procedimento civile vertente tra Iacono Maniele e S.p.a. Autostrada dei Fiori ed altro, iscritta al n. 920 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 del 13 febbraio 1980;

3) ordinanza emessa il 13 luglio 1979 dalla Corte d'appello di Genova nel procedimento civile vertente tra Ricchetti Elvira e Comune di Brugnato, iscritta al n. 1022 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 12 marzo 1980;

4) ordinanza emessa il 4 dicembre 1979 dalla Corte d'appello di Potenza nel procedimento civile vertente tra Padula Maria Luigia ed altri e Amministrazione Comunale di Matera, iscritta al n. 61 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 26 marzo 1980.

Udito nella Camera di consiglio del 5 giugno 1980 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in relazione agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 20, comma terzo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme sui programmi e sul coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica - Modalità di determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione);

che nessuno si è costituito in giudizio;

che i giudizi stessi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

Considerato che le norme impugnate sono state dichiarate illegittime con la sentenza di questa Corte n. 5 del 25 gennaio 1980;

che pertanto tali disposizioni hanno cessato di avere efficacia e non possono più ricevere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sopra ricordata (articoli 136 Cost. e 30, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della citata legge n. 87 del 1953 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 20, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 sollevate con le ordinanze in epigrafe dalle Corti di appello di Brescia, Genova e Potenza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1980.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Deposito in cancelleria: 16 luglio 1980