SENTENZA N.112
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 2, della legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani) promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1978 dal pretore di Avigliana, nel procedimento civile vertente tra Tessa Maria e Soc.a.s. Giavinia, iscritta al n. 314 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 del 20 settembre 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore Antonino De Stefano;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a decidere se contrasti con l'art. 3 della Costituzione l'art. 4, comma primo, n. 2, della legge 23 maggio 1950, n. 253, nella parte in cui, disciplinando l'ipotesi di cessazione della proroga del contratto di locazione quando il locatore offra al conduttore altro immobile idoneo, non prevede il momento nel quale cessa per il locatore l'obbligo di tenere a disposizione del conduttore l'alloggio offerto in cambio, così discriminando colui che non accetta in limine litis il cambio, da colui che lo accetti e da colui che, pur non pronunciandosi espressamente sul punto, si limiti a richiedere un accertamento dell'autorità giudiziaria.
2. - Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione nel giudizio a quo, opposta dall'Avvocatura dello Stato.
La questione, secondo quanto esposto in narrativa, è stata sollevata nel corso di un procedimento di graduazione di sfratto, promosso in forza di sentenza passata in giudicato con la quale si dichiarava cessata la proroga legale di un contratto di locazione di immobile ad uso di abitazione, in quanto alla conduttrice era stato offerto in cambio altro alloggio idoneo.
Non vi ha dubbio che tale sentenza sia stata resa appunto in base alla denunciata norma; ma di quest'ultima certamente il giudice adito non può fare nuova applicazione nel procedimento a quo, volto, come esso e, unicamente a determinare il momento in cui deve aver luogo il già disposto rilascio dell'immobile locato. Come affermato dalla Corte con la sentenza n. 18 del 1978, che all'uopo richiama costante giurisprudenza e concorde dottrina, sono infatti improponibili in executivis le eccezioni concernenti, non il titolo giudiziale in base al quale si procede, ma l'oggetto del giudizio di cognizione che con esso si è concluso. Ne consegue che la questione sottoposta alla Corte va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 2, della legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza del pretore di Avigliana (sezione staccata di Giaveno) del 25 marzo 1978.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/07/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 16/07/80.