Ordinanza n.109 del 1980
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ORDINANZA N.109

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), promossi con cinque ordinanze emesse il 7 marzo 1979 dalla Commissione Tributaria di 1° grado di Ivrea sui ricorsi proposti da Presbitero Francesco, Occleppo Armando, Petitti Ezio, Olivetti Roberto e Perinetti Carlo, iscritte ai nn. da 202 a 206 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 23 aprile 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1980 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che con cinque ordinanze motivate in identici termini, emesse il 7 marzo 1979 (ma pervenute alla Corte il 13 marzo 1980), la Commissione tributaria di primo grado di Ivrea ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che assoggettano i redditi di lavoro autonomo all'imposta locale sui redditi, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione: impugnando in tal senso l'intero d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, ma < nella parte in cui prevede l'applicazione di tale imposta solo a carico dei lavoratori autonomi >, con particolare riguardo all'art. 1 del predetto decreto presidenziale; che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la Corte si pronunci conformemente alla sentenza 26 marzo 1980, n. 42;

che i giudizi stessi vanno riuniti e congiuntamente decisi.

Considerato che la questione è stata già risolta dalla Corte, con la sentenza n. 42 del 1980: la quale ha dichiarato < l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi >.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, nella parte in cui prevede l'applicazione dell'imposta locale sui redditi a carico dei lavoratori autonomi (sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe), già decisa con sentenza n. 42 del 1980

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/07/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 07/07/80.