ORDINANZA N.90
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1978 dal pretore di Pattada, nel procedimento civile vertente tra Cappai Giovanna Maria e l'Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Sassari, iscritta al n. 896 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 del 6 febbraio 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1980 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il pretore di Pattada, con ordinanza emessa il 5 giugno 1978 (ma pervenuta alla Corte il 13 novembre 1979), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, per pretesa violazione degli artt. 3 e 24 Cost.: assumendo che l'assegnatario di un alloggio popolare, in quanto privato della possibilità di ricorrere al pretore avverso il decreto di revoca dell'assegnazione, sarebbe posto in condizione deteriore rispetto ad ogni altro inquilino di una privata abitazione; che in tale giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo invece il rigetto dell'impugnativa.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. n. 1035 del 1972 in riferimento agli artt. 3 e 24 primo comma (nonché agli artt. 25, primo comma, 76 e 102 primo comma Cost.) è stata ritenuta non fondata dalla sentenza n. 100 del 1979 e manifestamente infondata dall'ordinanza n. 23 del 1980.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, sollevata dal pretore di Pattada, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/06/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 11/06/80.