Ordinanza n.90 del 1980
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ORDINANZA N.90

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1978 dal pretore di Pattada, nel procedimento civile vertente tra Cappai Giovanna Maria e l'Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Sassari, iscritta al n. 896 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 del 6 febbraio 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1980 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il pretore di Pattada, con ordinanza emessa il 5 giugno 1978 (ma pervenuta alla Corte il 13 novembre 1979), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, per pretesa violazione degli artt. 3 e 24 Cost.: assumendo che l'assegnatario di un alloggio popolare, in quanto privato della possibilità di ricorrere al pretore avverso il decreto di revoca dell'assegnazione, sarebbe posto in condizione deteriore rispetto ad ogni altro inquilino di una privata abitazione; che in tale giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo invece il rigetto dell'impugnativa.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. n. 1035 del 1972 in riferimento agli artt. 3 e 24 primo comma (nonché agli artt. 25, primo comma, 76 e 102 primo comma Cost.) è stata ritenuta non fondata dalla sentenza n. 100 del 1979 e manifestamente infondata dall'ordinanza n. 23 del 1980.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, sollevata dal pretore di Pattada, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/06/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -   Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 11/06/80.