ORDINANZA N.23
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promossi con le seguenti ordinanze: 1. ordinanza emessa il 6 febbraio 1979 dal Pretore di Voltri nel procedimento civile vertente tra Emanueli Angelo contro l'Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Genova, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 182 del 4 luglio 1979; 2. ordinanza emessa il 15 marzo 1979 dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Caliendo Stefano e l'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Brescia, iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 del 25 luglio 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1979 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Voltri, con ordinanza emessa il 6 febbraio 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, assumendo che esso affiderebbe ai presidenti degli istituti autonomi per le case popolari funzioni giurisdizionali, in violazione dell'art. 102 Cost.; e che il Pretore di Brescia, con ordinanza emessa il 15 marzo 1979, ha d'altra parte impugnato l'art. 17 del citato d.P.R. n. 1035 del 1972, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 25, primo comma, 76 e 102, primo comma, Cost.; che in entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte adotti decisioni di rigetto delle proposte questioni ed anzi dichiari la manifesta infondatezza dell'impugnativa promossa dal Pretore di Voltri; che i giudizi stessi possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. n. 1035 del 1972 in riferimento agli artt. 3,24, primo comma, 25, primo comma, 76 e 102, primo comma, Cost. è stata ritenuta non fondata dalla sentenza n. 100 del 1979; e che le stesse ragioni addotte in quell'occasione dalla Corte, per escludere la violazione dell'art. 102 Cost. quanto ai decreti di revoca delle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica (previsti dall'art. 17 del d.P.R. n. 1035 del 1972), valgono anche nei riguardi dei decreti di decadenza degli assegnatari (previsti dall'art. 11 del medesimo decreto).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, rispettivamente sollevate dal Pretore di Voltri, in riferimento all'art. 102 Cost., e del Pretore di Brescia, in riferimento agli artt. 3,24, primo comma, 25, primo comma, 76 e 102, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/02/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 27/02/80.