ORDINANZA N.84
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme sui programmi e sul coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica-Modalità di determinazione della indennità di espropriazione e di occupazione), promossi con ordinanze emesse dalla Corte d'appello di Genova il 15 e l'8 febbraio e il 10 maggio 1979, rispettivamente iscritte ai nn. 386, 387 e 798 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 189 del 1979 e n. 15 del 1980.
Visti gli atti di costituzione di Firpo G. Battista e Lorenzo e del Comune di Genova, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1980 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 concernenti i criteri per la determinazione delle indennità relative ai suoli edificatori espropriati per pubblica utilità;
Considerato che dette norme sono state dichiarate illegittime con la sentenza del 25 gennaio 1980, n. 5 di questa Corte, ed hanno quindi cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.); che con le ordinanze suddette è stata sollevata anche questione di legittimità dell'art. 15 della legge n. 865 del 1971, come modificato dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977, per la parte in cui, ai fini della determinazione in sede di gravame della misura dell'indennità di esproprio dei terreni con destinazione edilizia fa riferimento ai criteri fissati dalle indicate disposizioni dichiarate illegittime; che, per la detta parte, il menzionato art. 15 non può più trovare applicazione, essendo venuta meno la norma base alla quale si riferiva, ferma ovviamente restando la disciplina dettata per quanto riguarda la determinazione dell'indennità di esproprio dei terreni con destinazione agricola, così come già posto in evidenza al punto 5 della menzionata sentenza n. 5 del 1980 di questa Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificati dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3,42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/06/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 11/06/80.