Sentenza n.79 del 1980
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SENTENZA N.79

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834 (concessione di amnistia in materia di reati finanziari) promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1978 dalla Corte d'appello di Roma, nel procedimento penale a carico di Lolli Giuliana, iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 278 del 4 ottobre 1978.

Visti l'atto di costituzione di Lolli Giuliana e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 i1 Giudice relatore Leopoldo Elia;

uditi l'avv. Vincenzo Greco, per Lolli Giuliana e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

La questione non è fondata.

Nei termini assai ampi e generici in cui essa è proposta dall'ordinanza della Corte d'appello di Roma non può negarsi, come rileva esattamente l'Avvocatura dello Stato, che la questione venga a coincidere con quella già risolta dalla sentenza di questa Corte n. 32 del 1976.

Ciò è del tutto evidente se ci si attiene alla motivazione dell'ordinanza, nella quale la normativa sull'amnistia contenuta nell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, viene censurata in quanto esclude dalle sue previsioni i contribuenti, i cui redditi risultino < definitivamente accertati > dall'amministrazione finanziaria; sembra, in effetti, che ci si trovi di fronte a situazioni simili a quelle che erano all'origine della pronuncia n. 32 del 1976, cioè a situazioni definite in base al regime ordinario, prima che si potesse usufruire di quello previsto nel d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823).

Ma la conclusione non cambia, anche se si pone l'accento sul dispositivo dell'ordinanza della Corte d'appello, che solleva la questione di costituzionalità dell'art. 1 del d.P.R. n. 834 del 1973, < nella parte in cui consente che possono fruire del l'amnistia solo coloro le cui posizioni fiscali siano definite secondo le disposizioni del d.l. n. 660 del 1973, escludendo in tal modo dall'amnistia i cittadini i cui redditi siano stati definiti in modo diverso >.

Le ragioni addotte dalla Corte nella sentenza n. 32 del 1976 per respingere ogni censura di violazione dell'art. 3 Cost. (le differenze di trattamento tra contribuenti non apparendo razionalmente ingiustificate, se riferite alle peculiari finalità perseguite dal legislatore) sono invero egualmente valide, ove si specifichi come si sottolinea nella memoria di costituzione della parte privata che la situazione del contribuente era nella fattispecie ancora da definire e che il relativo accertamento del reddito fu concordato il 2 dicembre 1974 con l'Ufficio delle Imposte. In realtà, tale situazione era stata già esaminata nella sentenza n. 32 del 1976, allorché, al n. 5 del considerato in diritto, si era affermato in modo assolutamente chiaro che la norma penale < continua a vigere anche nei confronti di quegli altri contribuenti che preferiscano non avvalersi della possibilità loro offerta di fruire del condono tributario >; a nulla rileva infatti la distinzione tra prima e dopo l'emissione del decreto-legge contenente norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria, se il contribuente non ha utilizzato il regime straordinario di definizione o regolarizzazione delle pendenze e situazioni che lo riguardano; e meno ancora, se possibile, rilevano i motivi, di maggiore o minor convenienza, che abbiano indotto il contribuente ad astenersi, mediante la presentazione di domanda irrevocabile, dalla richiesta manifestazione di volontà conciliativa.

Anche a voler considerare, infine, il profilo del tutto nuovo contenuto nella memoria finale della parte privata (che conclude per una pronuncia di contenuto diverso rispetto a quelle prospettate nell'ordinanza della Corte d'appello e nella stessa memoria di costituzione), non può ammettersi una < impossibilità giuridica > del contribuente, nella sua qualità di amministratore di società, a presentare la domanda del c. d. condono: in nessun caso, infatti, un comportamento espressamente consentito da lex posterior potrebbe dar luogo a situazioni di impossibilità giuridica, e tanto meno di illecito, per un danno sociale che e suscettibile di valutazione (rispetto alla definizione del reddito mediante condono) solo in quanto si sia in precedenza rinunziato ad avvalersi del condono stesso.

Del resto, a prescindere dalle peculiarità della particolare vicenda tributaria che ha dato origine a questa sentenza (e che non presentano interesse in questa sede), è da sottolineare che, come emerge dalla presente fattispecie, non sempre il regime ordinario di definizione conduce a risultati economicamente più sfavorevoli al contribuente rispetto a quelli conseguibili mediante il condono.

Tale considerazione, in aggiunta alle altre fondamentali formulate nella citata sentenza n. 32 del 1976, vale a confermare il fondamento razionale dei limiti di applicazione previsti per questo provvedimento di amnistia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, concessivo dell'amnistia in materia di reati finanziari, sollevata, in riferimento all 'art . 3 della Costituzione , con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/06/80.

 Leonetto AMADEI – Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 11/06/80.