ORDINANZA N.77
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 88 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1979 dal Pretore di Omegna, nel procedimento penale a carico di Calderoni Mario e Pasotti Adamo, iscritta al numero 527 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 251 del 12 settembre 1979.
Visto l'atto di costituzione di Pasotti Adamo;
udito nella camera di consiglio del 14 febbraio 1980 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che il Pretore di Omegna ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 88 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la sospensione obbligatoria del procedimento quando l'imputato versi in stato di infermità fisica che gli impedisca l'esercizio della difesa materiale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione per il dubbio che ne derivi una ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'imputato incapace di intendere e di volere.
Considerato che la stessa questione è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con la sentenza 10 maggio 1979 n. 12, che ha escluso ogni menomazione del diritto di difesa, e che l'ordinanza in epigrafe, pur prospettando anche la violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo di una ingiustificata disparità di trattamento nell'ambito del suddetto diritto, non introduce nuovi motivi sostanziali di censura, in quanto la denunciata disparità si risolve nella menomazione già categoricamente esclusa con la citata sentenza.
Considerata l'assoluta pretestuosità delle argomentazioni di parte privata dirette a dimostrare la novità della questione, assumendo che l'ordinanza di rimessione prospetti come privilegiata la posizione dell'incapace di autodifesa materiale, per il quale decorre la prescrizione, rispetto all'incapace di intendere e di volere, per il quale la prescrizione è sospesa; mentre al contrario l'ordinanza, obiettivamente interpretata, denuncia come sfavorevole la posizione dell'incapace di autodifesa materiale, il cui diritto di difesa sarebbe menomato dal decorso della prescrizione, e quindi esattamente la stessa questione già decisa dalla citata sentenza della Corte.
Considerato, pertanto, che la questione non presenta i pretesi profili di novità ed ha trovato confutazione nella sentenza n. 12 del 1979.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 1I marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 88 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/05/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 20/05/80.