ORDINANZA N.70
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. l, 7 e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promossi con tre ordinanze emesse il 18 luglio 1979 dal Pretore di Putignano, nei procedimenti penali a carico di De Tommasi Sebastiano, Panarelli Natale e D'Onghia Michele, iscritte ai nn. 690, 691 e 692 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 del 12 dicembre 1979.
Udito nella camera di consiglio del 14 febbraio 1980 il Giudice relatore Edoardo Volterra;
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il Pretore ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7 e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, coordinati con l'art. 1901 del codice civile, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che, pur dando atto che analoga questione è stata ritenuta non fondata da questa Corte con le sentenze n. 18 del 1975 e n. 14 del 1979, il Pretore la ripropone, limitandosi ad osservare che non sembrano < del tutto convincenti le ragioni del rigetto >;
che questa Corte ha inoltre dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni con ordinanze nn. 217/1975, 11 e 56/1976 e 34/1978;
che non sussiste alcun motivo per discostarsi dai precedenti.
Visto l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7 e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, coordinati con l'art. 1901 del codice civile, promossa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Putignano, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/04/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 05/05/80.