Sentenza n. 14 del 1979
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SENTENZA N. 14

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Leonetto AMADEI, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 7, secondo comma, e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e dell'art. 1901 cod.civ. (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promossi con ordinanze 13 novembre 1974; 14 maggio, 11 e 25 giugno 1975 del pretore di Cremona; 13 aprile e 8 giugno 1977 del pretore di La Spezia; 5 aprile e 20 giugno 1978 del pretore di La Spezia, iscritte ai nn. 460, 535, 536, 537, 538 e 539 del registro ordinanze 1976; ai nn. 420 e 445 del registro ordinanze 1977; ai nn. 309 e 545 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 232 e 253 dell'anno 1976; nn. 299 e 320 dell'anno 1977; n. 264 dell'anno 1978 e n. 24 dell'anno 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1) Nel corso del procedimento penale a carico di Peruzzi Aldo ed altri, imputati per aver circolato con autoveicolo non coperto da assicurazione, essendo il termine di pagamento previsto dal relativo contratto scaduto da oltre quindici giorni, il pretore di La Spezia, con ordinanza emessa il 13 aprile 1977, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, secondo comma, e 32 della legge 24 aprile 1969, n. 990, in relazione all'art. 41 della Costituzione.

Il pretore non nega, come la Corte costituzionale ha riconosciuto con sentenza n. 18 del 1975, che il principio della sospensione della copertura assicurativa, previsto dall'art. l901 cod. civ., sia sfornito di ragionevolezza, ma dubita che lo stesso principio, in quanto applicabile in forza del citato art. 7 alla assicurazione obbligatoria per la circolazione stradale, sia conforme alle finalità sociali di cui all'art. 41 della Costituzione.

Tanto più che a tale applicabilità consegue non solo la privazione della copertura assicurativa, ma anche l'incriminazione penale dell'assicurato.

In conclusione secondo il pretore equità e ragionevolezza importerebbero o di collegare la responsabilità penale, anziché ad una situazione di carattere provvisorio - che, per un verso, é autonomamente stabilita in relazione ad un inadempimento di lieve entità e, per altro verso, decorre da un termine convenzionalmente derogabile dai contraenti - ad una situazione obiettivamente certa e definitiva come é quella derivante dalla risoluzione del contratto, di diritto o giudiziale; ovvero, in ogni caso, di subordinare la sospensione della copertura assicurativa, nel sistema speciale di assicurazione, ad un onere, imposto all'assicuratore, di diffidare il contraente a sanare l'inadempimento (così, come, ad esempio, avviene nella legislazione tedesca, francese, svizzera), onere che, all'epoca della Relazione al progetto preliminare del cod. di commercio, venne respinto per lo "svantaggio di costringere a spese, gravanti spesso su piccolissimi premi e a complicazioni amministrative" e che, invece, nella nuova legislazione, troverebbe valido e legittimo fondamento, sotto l'aspetto sociale, nella innovazione rappresentata dalla sottoposizione a sanzione penale dell'inadempimento protratto oltre il quindicesimo giorno.

2) L'ordinanza é stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Dinanzi alla Corte costituzionale é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la Corte dichiari infondata la proposta questione di legittimità costituzionale.

A sostegno di tale conclusione l'Avvocatura ricorda la sentenza n. 18 del 1975 della Corte costituzionale, secondo cui "la circolazione di un veicolo o di un natante non assicurato equivale nei suoi effetti a quella di un autoveicolo o di un natante di cui sia sospeso il contratto di assicurazione, non essendo coperto nell'uno e nell'altro caso il rischio dell'evento dannoso" e tale "equivalenza degli effetti giustifica pienamente l'applicazione in entrambi i casi della stessa sanzione penale".

Esclusa quindi la irragionevolezza della scelta operata dal legislatore, l'Avvocatura ritiene che il discorso sulla gravità dell'incriminazione o sull'entità dell'inadempimento non sia assolutamente ammissibile, rientrando tali valutazioni nella sfera di discrezionalità riservata in via esclusiva al Parlamento che l'ha esercitata proprio in vista dell'utilità sociale e della sicurezza.

3) Identiche ordinanze emetteva il pretore di La Spezia in date 8 giugno 1977, 5 aprile 1978, 20 giugno 1978, nei procedimenti penali a carico rispettivamente di Andolcetti Ferdinando, Fiocco Giovanni e Fecinoli Renzina.

Il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato interveniva nei giudizi occasionati dai procedimenti contro l'Andolcetti e la Fecinoli per sostenere le medesime conclusioni.

4) ordinanze di analogo contenuto emetteva il pretore di Cremona in date 13 novembre 1974, 14 maggio, 11 giugno e 25 giugno 1975 nei procedimenti penali a carico di Serra Laura, Serafini Mario, Peluso Carmine, Pecoli Giancarlo, Cervi Alessandrina e Scaroni Enrico.

Il pretore si richiamava ad una sua ordinanza emessa il 2 ottobre 1974. La relativa questione peraltro é stata già dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 11 del 1976.

Considerato in diritto

1. - I dieci giudizi di cui alle ordinanze dei giudici a quibus vanno riuniti e decisi con un'unica sentenza, stante che sollevano analoghe questioni di legittimità costituzionale in ordine ad articoli della medesima legge.

2. - Con ordinanze 460, 535, 536, 537, 538, 539/1976 il pretore di Cremona solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma primo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e dell'art. 190 1 codice civile in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

A sostegno delle sei ordinanze il pretore richiama esclusivamente la motivazione della sua precedente ordinanza 2 ottobre 1974, che egli dichiara "deve ritenersi qui integralmente recepita".

La Corte costituzionale con sua ordinanza 14 gennaio 1976, n. 11, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal medesimo giudice con la citata ordinanza 2 ottobre 1974 e già dichiarata non fondata con sentenza n. 18 del 1975. Pertanto non può che confermare, per i motivi ampiamente svolti nella sentenza n. 18 del 1975 la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata nelle ordinanze in epigrafe.

3. - Con quattro ordinanze (420,445/1977 e 309, 545/ 1978) il pretore di La Spezia solleva con ampia motivazione questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, secondo comma, e 32 della legge n. 990 del 1969 in riferimento all'articolo 41 della Costituzione.

Pur riconoscendo la "finalità di natura altamente sociale" della legge n. 990 del 1969 diretta ad "impedire che circolino veicoli per i quali il rischio non sia effettivamente coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2054 codice civile", il pretore afferma che la scelta normativa (contenuta nell'art. 7, secondo comma, della citata legge) del meccanismo automatico di sospensione sancito dall'art. l90l, secondo comma, codice civile, non é conforme alle suaccennate finalità sociali delle quali tutto il nuovo sistema é permeato".

Pertanto, malgrado la sentenza n. 18 del 1975 della Corte, la quale ha affermato che l'art. 1901 del codice civile non costituisce una disparità fra assicuratore e assicurato e non mira a proteggere il contraente più forte, il principio della sospensione di diritto dell'obbligazione dell'assicuratore, per mancato pagamento del premio, alla quale segue l'incriminazione penale dell'assicurato inadempiente contrasterebbe, secondo il giudice a quo, con gli scopi della citata legge n. 990 del 1969. Motivi di equità e ragionevolezza, continua il medesimo giudice, imporrebbero di collegare la responsabilità penale ad una situazione obiettivamente certa e definitiva quale la risoluzione del contratto di assicurazione e di subordinare la sospensione del contratto alla previa diffida all'assicurato di sanare l'inadempienza.

La questione é già stata decisa dalla citata sentenza n. 18 del 1975 e deve ritenersi del tutto infondata.

Come infatti ha affermato la Corte, le disposizioni dell'articolo l901 del codice civile non creano disparità di trattamento fra le parti, ma regolano le conseguenze dell'inadempimento da parte dell'assicurato, applicando il principio inadimplenti non est adimplendum, adeguatamente al tipo particolare del contratto di assicurazione, la cui caratteristica é la cosiddetta comunione dei rischi nel senso che la sopportazione del rischio da parte dell'assicuratore é strettamente condizionata all'adempimento della prestazione dell'assicurato consistente nel pagamento del premio.

L'equilibrio tecnico ed economico del contratto si realizza nell'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore e l'insieme dei premi dovuti dagli assicurati. Il primo, per essere in grado di sopportare l'alea del pagamento della somma corrispondente al danno causato dall'evento previsto e per costituire e mantenere il fondo tecnicamente calcolato per eseguire i suoi obblighi e per costituire le garanzie reali, imposte dalla legge a tutela dei diritti degli assicurati, deve poter contare sul puntuale versamento dei premi alle scadenze pattuite da parte degli assicurati.

Il mancato pagamento del premio alle scadenze fissate non costituisce, come ritiene il giudice a quo, un inadempimento di lieve entità o comunque corrispondente all'ammontare del premio convenuto, ma con tale inadempienza l'assicurato si sottrae all'obbligo di partecipare alla comunione dei rischi, turbando l'equilibrio e l'economia del rapporto contrattuale.

Pertanto le conseguenze dell'inadempimento dell'assicurato stabilite nell'art. l901 del codice civile non soltanto rientrano nella sfera della discrezionalità del legislatore, ma sono da questo disposte in modo necessariamente coerente alla natura stessa del contratto.

L'identità della situazione giuridica del non assicurato e di colui nei confronti del quale, per il mancato pagamento del premio, sono cessati gli obblighi dell'assicuratore, e le conseguenze di tale identica situazione nei riguardi dei terzi danneggiati per il fatto di colui che circola con veicolo o natante privo di copertura assicurativa rendono giustificata l'incriminabilità dell'assicurato inadempiente ai sensi degli artt. 7 e 32 della legge n. 990 del 1969 in coerenza con i fini che questa legge si propone.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e dell'art. 1901 codice civile in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal pretore di Cremona con le ordinanze in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, secondo comma, e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, sollevata dal pretore di La Spezia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1979.