ORDINANZA N.67
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (limite di età pensionabile per le donne lavoratrici), in relazione all'art. 12 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, così come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, pro mosso con ordinanza, emessa il 21 ottobre 1977 dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Reatti Luisa ed altra e l'E.N.A.I.P. (Ente Nazionale ACLI per l'istruzione professionale), iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'8 febbraio 1978.
Udito nella camera di consiglio del 28 febbraio 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che con ordinanza 21 ottobre 1977, debitamente comunicata e notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 dell'8 febbraio 1978, il pretore di Bologna ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 11 legge 15 luglio 1966, n. 604, in relazione all'articolo 12 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272), per contrasto con gli artt. 3, commi primo e secondo, 4, comma primo, 37, comma primo, e 38, comma secondo, Cost., sollevata dalle attrici Luisa Reatti e Anna Sandri, che con separati ricorsi, poi riuniti, avevano tempestivamente impugnato i licenziamenti motivati dal datore di lavoro E.N.A.I.P. (Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale) per aver raggiunto esse il cinquantacinquesimo anno di età;
che detta ordinanza è stata emessa a seguito dell'udienza del 19 ottobre 1977 fissata per raccogliere sommarie informazioni onde provvedere sulla istanza, pur avanzata in una con i ricorsi di merito dalle dipendenti, di reintegrazione di urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., e prima dell'udienza di discussione del merito fissata per il 2 dicembre 1977, anteriormente alla quale il convenuto aveva depositato memoria il 18 ottobre 1977;
che il pretore ha ritenuto rilevante la questione di costituzionalità sul riflesso che l'art. 18 dell'accordo collettivo del settore prevede l'automatica risoluzione del rapporto all'atto in cui la donna ha perfezionato i requisiti di età per aver diritto alla pensione di vecchiaia e che, ove di dette norme fosse dichiarata l'illegittimità, sarebbe nulla la clausola e, quindi, illegittimi i licenziamenti per essere stati essi adottati nella carenza di alcuni dei motivi ritenuti giustificativi;
che avanti la Corte non si è costituita alcuna delle parti né ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri;
considerato che l'apprezzamento di rilevanza, effettuato dal giudice a quo, non può incontrare l'approvazione della Corte, la quale si è già espressa in proposito con sentenza 103/1979 e ordinanza 104/1979, perchè, anche se la clausola dell'accordo collettivo fosse nulla per la dichiarata incostituzionalità delle norme di diritto, il licenziamento sarebbe inidoneo a por fine al rapporto di lavoro sol se ai rapporti dedotti in giudizio fossero applicabili le leggi 15 luglio 1966, n. 604 (art. 11) e 20 maggio 1970, n. 300 (art. 35); applicabilità, di cui il pretore non ha fornito la dimostrazione;
che la restituzione degli atti si appalesa opportuna anche per consentire alle parti e al giudice di verificare l'incidenza della sopravvenuta legge 9 dicembre 1977, n. 903 (e segnatamente dell'art. 4), in riferimento alla quale va ricordato il principio della parità tra uomini e donne nel campo assistenziale affermato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza 12 luglio 1979 in causa 9/79, sulla posizione delle due lavoratrici, di cui il pretore ha disposto la reintegrazione in via d'urgenza con la stessa ordinanza di rimessione;
ordine di restituzione degli atti che, alla stregua di quanto ritenuto nella richiamata sent. 103/1979 induce la Corte a non sciogliere per ora il dubbio sul se gli artt. 23 e 24 legge 11 marzo 1953, n. 87, consentano il rilievo di questioni di costituzionalità riguardanti il merito della causa, quando la istanza sia stata proposta in una con il ricorso di merito e si disponga su di essa prima dell'udienza di discussione della causa (il che è avvenuto nella specie).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Bologna.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/04/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22/04/80.