ORDINANZA N.66
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (limite di età pensionabile per le donne lavoratrici) promosso con ordinanza, emessa il 17 ottobre 1978 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Bonifazi Diana e la Società Italiana Chimici, iscritta al n. 592 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 del 24 ottobre 1979.
Visto l'atto di costituzione della Società Italiana Chimici;
udito nella camera di consiglio del 28 febbraio 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che con ordinanza 17 ottobre 1978 (pervenuta alla Corte il 16 agosto 1979), regolarmente comunicata e notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 24 ottobre 1979, il Pretore di Roma ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità, in riferimento agli articoli 3, 4 e 37 Cost., della legge 15 luglio 1966, n. 604, per la parte, in cui, stabilendo, in relazione all'art. 9 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272), che le disposizioni della legge predetta non si applicano ai lavoratori che non siano in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, assicura la stabilità del posto di lavoro alla donna lavoratrice solo fino al 55° anno di età e non fino al 60° come per l'uomo;
che avanti la Corte si è costituita la datrice di lavoro con atto depositato il 9 novembre 1979, in cui ha concluso per l'infondatezza della prospettata questione e, in ipotesi, per la rimessione degli atti al giudice a quo onde ne riesamini la rilevanza con richiamo all'art. 4 legge 9 dicembre 1977, n. 903;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri non ha spiegato intervento;
considerato che, in adesione a quanto deciso nella sentenza n. 103/1979 e nella ordinanza n. 104/1979, gli atti vanno restituiti al Pretore perchè questi verifichi l'incidenza della sopravvenuta legge 9 dicembre 1977, n. 903, volta che la Bonifazi, sebbene sia stata licenziata prima del 18 dicembre 1977 (data di entrata in vigore della or menzionata legge), ha reagito al recesso del datore di lavoro facendo valere in giudizio il diritto al lavoro sino al sessantesimo anno di età.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/04/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22/04/80.