SENTENZA N.62
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 416 cod. proc. civ., promosso con ordinanza, emessa il 10 dicembre 1975 dal Pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Daniele Giovanni e la Società Grandi Traghetti, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 febbraio 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
Posto che il ricorso in copia e il decreto pretorile di fissazione della udienza di discussione sono stati notificati nella stessa città in cui ha sede l'adita Pretura, è agevole constatare che, ove fosse applicabile l'art. 313 c.p.c., il termine per la comparizione sarebbe stato di soli quattro e non di venti giorni, quanti ne richiede il combinato disposto degli artt. 415, comma quinto, e 416, commi secondo e terzo, c.p.c.
Sennonché il Pretore, ampliando la prospettazione della convenuta, non si è limitato a dubitare della congruità dei termini di comparizione in riferimento alle distanze tra la sede del giudice adito e i luoghi di notificazione del ricorso, ma dubita della sufficienza dei termini previsti nel rito speciale del lavoro per la preparazione della difesa del convenuto e, pertanto, la questione non può dirsi irrilevante sebbene sia lecito annotare che la specie, quale risulta dagli atti della controversia, non è tra le più idonee a suscitar dubbi sulla conformità degli artt. 415, comma quinto, e 416, commi secondo e terzo, c.p.c. all'art. 24, comma secondo, Cost.
Ma, pur assumendo a base della cognizione la notifica del ricorso effettuata fuori del distretto di corte d'appello, in cui ha sede il giudice adito (il che lo si ripete non e avvenuto nella specie che ne occupa), la Corte giudica, in conformità della sentenza n. 13/1977, non fondata la questione.
Non solo il rito ordinario, quale vige a seguito della Novella del '50, non può essere ragionevolmente assunto ad esempio di < giusto procedimento > (le leggi successive al 1950 e recente progetto di riforma depongono in opposto senso) e, pertanto, il sospetto di violazione dell'art. 3 è ingiustificato, ma dottrina e giurisprudenza offrono del secondo comma dell'art. 416 interpretazione correttamente restrittiva, intesa ad assoggettare a preclusione soltanto le tardive eccezioni in senso proprio, alla stessa guisa che l'art. 420, comma quinto, consente al convenuto, costituitosi all'udienza di discussione, e allo stesso attore di proporre mezzi di prova, che non hanno potuto proporre prima. A tacere dell'arricchimento, previsto nell'art. 421, dei poteri istruttori del giudice del lavoro il cui esercizio nel superiore interesse della giustizia ben può colmare eventuali lacune di difesa delle parti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità degli articoli 415 e 416 c.p.c., come sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., dal Pretore di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/04/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22/04/80.