Sentenza n.57 del 1980
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SENTENZA N.57

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30, 46 e 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1979 dal Pretore di Carpi, nel procedimento civile vertente tra Vaccari Rosa e Barbato Maria ed altri, iscritta al n. 409 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 182 del 4 luglio 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - La Corte costituzionale è chiamata a decidere se contrasti o meno con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 59 della legge n. 392 del 1978 (o meglio il combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1, e 65 di tale legge), nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore nei confronti dei conduttori il cui reddito annuo sia superiore agli otto milioni di lire, pur ammettendolo verso i conduttori titolari di contratti già soggetti a proroga, in quanto percettori di un reddito inferiore.

Sono altresì denunciati, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, Cost., gli artt. 30 e 46 della legge n. 392/78 (in relazione agli artt. 58 e 59 stessa legge), dubitandosi che l'estensione della particolare procedura propria del < rito del lavoro > alla facoltà di recesso del locatore sia la più idonea a salvaguardare i diritti delle parti nel rapporto di locazione, giacché il locatore avrebbe una tutela irrazionalmente privilegiata sia in sede di cognizione sia in sede di esecuzione, mentre non sussisterebbero le ragioni giustificatrici garanzia del contraente più debole che ne avevano resa necessaria l'introduzione nelle controversie di lavoro.

Occorre ulteriormente vagliare alla stregua della ordinanza di rimessione se la censurata estensione del nuovo rito del lavoro alle controversie ora indicate, contrasti, o meno, anche con il principio, di cui al secondo comma dell'art. 3 Cost., per il dubbio che non rimuova gli ostacoli di ordine economico rispetto al diritto all'abitazione.

2. - La prima censura è stata accolta da questa Corte con la sentenza n. 22 del 1980, che ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale del disposto normativo denunciato dal giudice a quo. La relativa questione, giusta la costante giurisprudenza della Corte, va pertanto dichiarata manifestamente infondata, essendo già stata dichiarata illegittima la norma impugnata.

3. - La seconda questione sollevata appare non fondata.

Occorre innanzitutto rilevare che il giudice a quo muove da un'interpretazione del nuovo rito del lavoro che è stata ampiamente confutata sia in dottrina sia da parte di questa Corte, principalmente con la sentenza n. 13 del 1977.

Con tale decisione, mentre è stato escluso che i caratteri innovativi di tale procedura, e le deroghe a quella ordinaria, potessero costituire violazione degli artt. 3 e 24 Cost. per un'asserita tutela privilegiata di una delle parti in causa, si è posta in luce quanto al processo di cognizione la realizzazione < nella concreta dialettica del nuovo processo del lavoro, di una perfetta simmetria di posizione tra le parti >.

Da ciò consegue l'inesistenza della prospettata differenza di tutela, ed il riconoscimento che la estensione, entro determinati limiti, del nuovo rito del lavoro, alle controversie in materia di locazione, intende soltanto realizzare una più sollecita definizione dei relativi giudizi. Il perseguimento di detto scopo, ch'è frutto di una ragionevole scelta di politica legislativa, appare quindi conforme agli invocati principi costituzionali che vogliono assicurare la pari tutela giudiziale dei diritti. Quanto poi alla fase di esecuzione il giudice a quo ha omesso di specificare quale sarebbe la normativa applicabile alla locazione e quale ne sarebbe la rilevanza nel giudizio di cui è investito.

Per quanto attiene, infine, alla pretesa violazione del secondo comma dell'art. 3 Cost., è difficilmente ipotizzabile che il legislatore possa rimuovere gli ostacoli di ordine economico esistenti in tema di abitazione, adottando o perpetuando una disciplina processuale più lenta. Altri sono, infatti, gli strumenti utilizzabili a questo scopo apprestati dal legislatore: a titolo meramente esemplificativo, possono enumerarsi l'istituto del fondo sociale di cui agli artt. 75 ss. citata legge sull'equo canone e quelli previsti dai più recenti provvedimenti normativi per incentivare la costruzione di nuovi immobili o almeno assicurare l'assegnazione o la locazione di case agli sfrattati, da parte di Enti pubblici, o anche i sussidi disposti a favore degli inquilini morosi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1, e 65 della legge n. 392/1978, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la normativa impugnata è stata gia dichiarata illegittima con sentenza n. 22 del 1980;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 46 (in relazione agli artt. 58 e 59) della legge sull'equo canone n. 392/1978, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 24 della Costituzione, con l'ordinanza n. 409/1979 in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/04/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22/04/80.