Ordinanza n.41 del 1980
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ORDINANZA N.41

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, dodicesimo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale), modificato dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1975 dal Pretore di Asiago, nel procedimento penale a carico di Dorrico Ivo ed altra, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 febbraio 1980 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Rilevato che con l'ordinanza citata in epigrafe è stata sol levata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, dodicesimo comma, del T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, nella parte in cui prevede una pena inferiore a quella comminata per il reato di guida senza patente per chi consente la guida di un proprio veicolo ad un terzo sprovvisto di patente di guida; che si è avuto intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato;

ritenuto che la questione è stata sollevata sotto il profilo che la previsione di una pena meno severa, nell'ipotesi anzidetta, rispetto a quella comminata per la contravvenzione di guida senza patente appare irragionevole, in quanto il fatto di colui che consapevolmente affidi il proprio veicolo a persona sfornita di patente appare quanto meno di pari gravità rispetto al reato di chi si ponga alla guida senza essere fornito di patente;

considerato che, a parte il dubbio sulla rilevanza della surriferita questione, decisive appaiono le argomentazioni che seguono;

considerato che questa Corte ha costantemente affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura della pena e che, ove siffatto potere non ecceda i limiti della razionalità, non vi è violazione dell'art. 3 della Costituzione (cfr. per tutte le sentenze nn. 161 / 1976 e 1/1975

, oltrechè l'ordinanza n. 77/1979);

considerato che questa Corte ha altresì affermato, con giurisprudenza costante, che il legislatore ordinario può legittimamente dettare normative diverse per regolare situazioni che egli ritenga diverse, purché ubbidisca a criteri di ragionevolezza (cfr. da ultimo sentenza n. 91/1979);

considerato che appare ictu oculi evidente la diversità delle fattispecie normativamente delineate addotte in comparazione dal giudice a quo, perchè si tratterebbe, comunque, di una ipotesi atipica di concorso, come tale discrezionalmente valutabile dal legislatore ai fini della pena; che tale diversità giustifica, nell'ambito di una discrezionalità legislativa che non appare usata in modo irragionevole, la diversità della disciplina dettata, per cui va manifestamente esclusa la violazione del principio di eguaglianza;

visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, dodicesimo comma, del T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Asiago con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/03/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 25/03/80.