Ordinanza n.24 del 1980
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ORDINANZA N.24

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente  

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.l. 11 febbraio 1948, n. 50 (sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1979 dal Pretore di Trento, nel procedimento penale a carico di Bonetti Italo, iscritta al n. 514 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 244 del 5 settembre 1979.

Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1979 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 18 maggio 1979, il Pretore di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50 (sulle sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi), in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 14 e 23 Cost.; che, nel relativo giudizio, nessuna delle parti si è costituita dinanzi alla Corte e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che la questione in esame, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 14 Cost., è stata ritenuta non fondata dalla sentenza n. 104 del 1969 e manifestamente infondata in vista di alcuni fra i predetti parametri costituzionali dalle ordinanze n. 76 del 1971, n. 78 del 1973 e n. 40 del 1975; che la Corte ha nuovamente deciso in tal senso, anche con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 23 Cost., mediante le ordinanze n. 19 e n. 135 del 1979; che, sotto questi aspetti, l'ordinanza di rimessione non prospetta alcun profilo sostanzialmente nuovo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, sollevata dal Pretore di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 14 e 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/02/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27/02/80.