ORDINANZA N.24
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.l. 11 febbraio 1948, n. 50 (sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1979 dal Pretore di Trento, nel procedimento penale a carico di Bonetti Italo, iscritta al n. 514 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 244 del 5 settembre 1979.
Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1979 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 18 maggio 1979, il Pretore di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50 (sulle sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi), in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 14 e 23 Cost.; che, nel relativo giudizio, nessuna delle parti si è costituita dinanzi alla Corte e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che la questione in esame, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 14 Cost., è stata ritenuta non fondata dalla sentenza n. 104 del 1969 e manifestamente infondata in vista di alcuni fra i predetti parametri costituzionali dalle ordinanze n. 76 del 1971, n. 78 del 1973 e n. 40 del 1975; che la Corte ha nuovamente deciso in tal senso, anche con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 23 Cost., mediante le ordinanze n. 19 e n. 135 del 1979; che, sotto questi aspetti, l'ordinanza di rimessione non prospetta alcun profilo sostanzialmente nuovo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, sollevata dal Pretore di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 14 e 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/02/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 27/02/80.