ORDINANZA N. 19
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. 11 febbraio 1948, n. 50 (Sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 giugno 1975 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Zucca Ester, iscritta al n. 583 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1976;
2) ordinanza emessa il 3 dicembre 1975 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Rodari Anna Maria, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1976;
3) ordinanza emessa il 12 maggio 1976 dal pretore di Comacchio nel procedimento penale a carico di Felletti Arnaldo, iscritta al n. 505 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 22 settembre 1976;
4) ordinanza emessa il 4 giugno 1976 dal pretore di Alessandria nel procedimento penale a carico di Pomillo Vincenzo, iscritta al n. 681 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 22 dicembre 1976;
5) ordinanza emessa il 18 novembre 1977 dal pretore di Monza nel procedimento penale a carico di Baldissera Cesarina, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 del 17 maggio 1978;
6) ordinanza emessa il 30 settembre 1977 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Burkart Carlo, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del 31 maggio 1978;
7) ordinanza emessa il 6 marzo 1978 dal pretore di Palermo nel procedimento penale a carico di Moutafis Demetre, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 6 settembre 1978.
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1979 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il tribunale di Milano, il pretore di Comacchio e il pretore di Monza hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, sulle sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 14 e 23 Cost. (interpretati alla luce degli artt. 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo); mentre i pretori di Alessandria e di Palermo hanno proposto la medesima questione in riferimento al solo art. 3 della Costituzione;
che, nei relativi giudizi, nessuna delle parti si é costituita dinanzi alla Corte e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
che i giudizi stessi possono essere riuniti e decisi con una unica sentenza.
Considerato che la questione in esame, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 14 Cost., é stata ritenuta non fondata dalla sentenza n. 104 del 1969 e manifestamente infondata - in vista di alcuni fra i predetti parametri costituzionali - dalle ordinanze n. 76 del 1971, n. 78 del 1973 e n. 40 del 1975;
che, sotto questi aspetti, le ordinanze di rimessione non prospettano profili sostanzialmente nuovi e non prendono nemmeno posizione rispetto alla precedente giurisprudenza della Corte;
che, in particolar modo, non sono pertinenti le argomentazioni svolte nei riguardi dell'inciso dell'art. 2 del d. leg. n. 50 del 1948, che impone l'obbligo di denuncia a chiunque ospiti uno straniero o un apolide, "anche se parente od affine": dal momento che nessuno dei giudizi a quibus aveva per oggetto rapporti del genere;
che, d'altro canto, le censure di politica legislativa, per cui la norma impugnata sarebbe vessatoria (e largamente disapplicata nella prassi), vanno rivolte al Parlamento e non a questa Corte;
che, infine, lo stesso riferimento all'art. 23 Cost. non fa che riproporre, in termini solo formalmente autonomi, impugnative sulle quali la Corte si é già pronunciata; giacché alcuni giudici a quibus (e precisamente il tribunale di Milano, il pretore di Comacchio, il pretore di Monza) invocano "il principio costituzionale secondo il quale ai cittadini possono essere imposte per legge prestazioni personali..., solo nei limiti in cui non violino i diritti fondamentali dell'uomo, il contenuto dei quali sia dettato da specifiche prescrizioni costituzionali o comunque ricavabile da norme internazionali generalmente riconosciute": tornando in tal modo ad insistere, attraverso il richiamo dell'art. 23, sull'infondato assunto che la norma impugnata abbia violato le garanzie risultanti dagli artt. 2 e 10 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, sollevata dal tribunale di Milano e dai pretori di Comacchio, Alessandria, Monza e Palermo, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 14 e 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10 maggio 1979.