SENTENZA N.8
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n . 153 promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1976 dal pretore di Trieste, nel procedimento civile vertente tra Borri Nella e l'INPS, iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 3 giugno 1976.
Visto l'atto di costituzione dell'INPS;
udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1979 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;
udito l'avv. Paolo Boer per l'INPS.
Considerato in diritto
1. - Vengono, come in narrativa detto, denunciati per dubbio di illegittimità costituzionale l'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, nel testo ora risultante dall'art. 22 legge 1965 n. 903, e l'art. 24 della legge 1969 n. 153, per la parte in cui dette norme subordinano il diritto a pensione, di fratelli e sorelle superstiti permanentemente inabili al lavoro, alla condizione che l'inabilità sussista < al momento della morte del dante causa >.
Tale disciplina, ad avviso del pretore di Trieste che ha sollevato la questione, confliggerebbe con l'art. 3 della Costituzione, dando luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento all'interno della categoria dei collaterali superstiti ed inabili al lavoro, con il farne dipendere la tutela previdenziale esclusivamente da un requisito temporale, quale il momento di insorgenza dell'inabilità lavorativa, del tutto inidoneo a creare sostanziali differenze tra le due fattispecie.
Ulteriore argomento a conferma della denunciata incostituzionalità della normativa impugnata si trarrebbe, sempre secondo il giudice a quo, dalla declaratoria di illegittimità di cui alla sentenza della Corte n. 36 del 25 febbraio 1975, relativa a disposizione analoga contenuta nella legislazione pensionistica di guerra, ritenuta appunto in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e proprio con riguardo alla omessa previsione di rilevanza, per i collaterali, della inabilità successiva.
2. - La questione non è fondata.
Valgono, invero a motivare l'infondatezza dei rilievi di illegittimità prospettati in merito all'esclusione, dalla pensione di riversibilità, dei collaterali inabili al lavoro, divenuti tali dopo la morte del familiare assicurato o pensionato le stesse considerazioni svolte nella sentenza n. 7 in pari data, emessa da questa Corte, relativamente ad analoga esclusione del trattamento previdenziale (desumibile da altra disposizione del medesimo art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939) per gli orfani maggiorenni superstiti divenuti inabili al lavoro successivamente al decesso del loro genitore.
E appena il caso qui di ripetere che, anche per i collaterali, l'invalidità successivamente insorta evidenzia una eventuale situazione di bisogno che non è in collegamento temporale e causale con la morte del familiare assicurato o pensionato, onde si pone fuori delle esigenze di garanzia di < continuità > di sostentamento cui risponde l'istituto della riversibilità.
E tale disciplina non è comparabile con quella della pensione indiretta di guerra (come risultante dalla menzionata sentenza 1975 n. 36 della Corte), che è stata ritenuta rispondente ad esigenze di ordine naturale ed etico peculiari di quel regime.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e la disoccupazione involontaria), modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e poi sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), e dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), per la parte in cui subordinano il diritto a pensione di riversibilità dei collaterali permanentemente inabili al lavoro alla condizione che tale invalidità sussista < al momento della morte del dante causa >, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/01/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 30/01/80.