SENTENZA N. 36
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott- Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e dell'art. 75 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 maggio 1972 dalla Corte dei conti - sezione V pensioni di guerra - sul ricorso di Donati Bruno, iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 24 gennaio 1973;
2) ordinanza emessa il 16 maggio 1973 dalla Corte dei conti - sezione III pensioni di guerra - sul ricorso di Catanuto Ignazio, iscritta al n. 278 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973.
Visto l'atto di costituzione di Catanuto Ignazio;
udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti;
udito l'avv. Nino Gaeta, per Catanuto Ignazio.
Ritenuto in fatto
1. - Con decreto 15 marzo 1962 il Ministero del tesoro negava a Donati Bruno la pensione indiretta di guerra per la morte del fratello Pietro, sul rilievo che il richiedente, maggiorenne, era divenuto inabile a qualsiasi proficuo lavoro in epoca successiva alla morte del padre al quale era già stata attribuita la predetta pensione.
In sede di esame del ricorso proposto dall'interessato avverso tale decreto la Corte dei conti, sezione V giurisdizionale, ha sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 77 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 75 della legge 18 marzo 1968, n. 313, limitatamente alla parte in cui stabiliscono che la pensione indiretta di guerra é concessa ai collaterali maggiorenni del militare deceduto per causa di servizio di guerra o del civile deceduto per atto di guerra, solo quando la loro inabilità a qualsiasi proficuo lavoro sussista alla data di morte dei predetti oppure al momento in cui dovrebbe in loro favore devolversi la pensione indiretta già liquidata al padre o alla madre.
Ad avviso del giudice a quo le norme impugnate, col richiedere la sussistenza del requisito di inabilità ad una certa data, creerebbero una disparità di trattamento dei collaterali rispetto ai genitori per i quali, invece, l'inabilità é riferibile a qualsiasi momento (artt. 71 legge n. 648 del 1950 e 64 legge n. 313 del 1968). E tale disparità di trattamento sarebbe ancor più evidente ed ingiustificata rispetto agli assimilati (allevatori, matrigna e patrigno) che sono soggetti di diritto pensionistico estranei alla famiglia.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si é costituito.
2. - Questione in tutto identica a quella testé enunciata é stata sollevata dalla III sezione giurisdizionale della Corte dei conti con ordinanza 16 maggio 1973 emessa in sede di esame del ricorso proposto da Catanuto Ignazio avverso il decreto con cui il Ministro del tesoro respingeva la sua domanda intesa ad ottenere la pensione indiretta per la morte in guerra del fratello Pietro, sul rilievo che l'inabilità allegata dal richiedente non sussisteva alla data di morte del genitore al quale era stata in precedenza già devoluta la pensione suddetta.
Si osserva nell'ordinanza che nel corrispondere la pensione indiretta agli aventi diritto, secondo un ordine di precedenza fissato dalla legge, lo Stato adempie ad un obbligo alimentare verso i congiunti bisognosi del caduto. Non si vede perché quest'obbligo che vale per genitori, assimilati e collaterali inabili ad una certa data non debba valere anche nei confronti di fratelli e sorelle del caduto che diventano inabili in momento successivo a quello fissato dalle norme impugnate.
Tali norme, ad avviso del giudice a quo, attuerebbero una discriminazione anche nell'ambito della stessa categoria dei collaterali facendo distinzione fra loro a seconda del tempo in cui diventano inabili.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si é costituita soltanto la parte Ignazio Catanuto, rappresentata e difesa dall'avv. Nino Gaeta, il quale, nelle deduzioni depositate in cancelleria, conclude per la fondatezza della proposta questione rilevando che le ragioni d'incostituzionalità si compendiano essenzialmente nella disuguaglianza di trattamento risultante dalle disposizioni sui diritti alla riversibilità delle pensioni di guerra, che non coincide con la tradizionale disciplina legale degli alimenti ex art. 433 cod. civ., nonché con le restrizioni delle condizioni del collaterale rispetto agli estranei.
Considerato in diritto
1. - due giudizi opportunamente riuniti, vengono decisi con unica sentenza poiché identica é la questione di legittimità costituzionale che con essi viene proposta. Secondo le ordinanze gli artt. 77 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 75 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sarebbero in contrasto col principio di uguaglianza, enunciato dall'art. 3 Cost., nella parte in cui - disponendo che la pensione indiretta di guerra é concessa ai collaterali maggiorenni inabili a proficuo lavoro solo quando l'inabilità sussista alla data del decesso del militare o del civile oppure intervenga anche dopo la suddetta data, ma prima che raggiungano la maggiore età o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione già liquidata al padre o alla madre - dette norme escludono dal diritto alla pensione i collaterali maggiorenni divenuti inabili successivamente agli eventi suddetti.
2. - La questione proposta é fondata.
La pensione indiretta di guerra dei membri della famiglia di origine del militare o del civile deceduto ha un innegabile carattere alimentare in quanto, per la concessione della stessa, la legge esige che a tali soggetti, in conseguenza della morte del militare o del civile, siano venuti a mancare i necessari mezzi di sussistenza.
Nella concreta disciplina di tale condizione, però, il legislatore non ha posto sullo stesso piano questi soggetti, ma ha assicurato ai genitori un trattamento più favorevole rispetto a quello dettato per i collaterali. La legge infatti stabilisce che la pensione é concessa al padre che abbia compiuto 58 anni di età o sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro, nonché alla madre vedova - prescindendo dalle condizioni di età o inabilità - ; in tutto simile é il trattamento fatto dal legislatore alla categoria degli assimilati ai genitori, ossia agli allevatori, al patrigno e alla matrigna (cfr. artt. 71 legge n. 648 del 1950 e 64 legge n. 313 del 1968). Per i collaterali, invece, il riconoscimento del diritto a pensione é stato subordinato ad un requisito d'inabilità che deve sussistere a date di riferimento ben precise: ossia al momento della morte del militare o del civile, o prima del raggiungimento della maggiore età o, infine, prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi al collaterale maggiorenne la pensione già liquidata al padre o alla madre (artt. 77 legge n. 648 e 75 legge n. 313). Dal beneficio pensionistico restano conseguentemente esclusi i fratelli e le sorelle maggiorenni del caduto che siano divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro in una data successiva a quella stabilita dalle impugnate norme.
3. - L'esame di questa disciplina pone in evidenza che il trattamento riservato ai collaterali maggiorenni é deteriore rispetto a quello previsto per i genitori ed i soggetti a questi assimilati (allevatori, patrigno e matrigna) per i quali il requisito della inabilità non é ancorato ad alcun specifico momento o evento. La difformità di trattamento é ancor più evidente rispetto agli assimilati ove si consideri che essi, non essendo legati da vincoli di sangue col militare o civile deceduto, seguono i membri della famiglia originaria e quindi anche i collaterali nell'ordine di vocazione stabilito dalla legge per l'attribuzione del diritto alla pensione.
Le norme denunciate attuano peraltro una evidente discriminazione nell'ambito della stessa categoria dei collaterali giacché, se la legge collega il riconoscimento del diritto a pensione alla presenza di un reale stato di bisogno e se questo discende dall'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, nessuna razionale giustificazione può attribuirsi alla operata distinzione fra collaterali a seconda del momento in cui il requisito di invalidità insorga.
Nessuna obbiettiva diversità di situazioni riesce invero a scorgersi tra i collaterali che siano inabili a proficuo lavoro alle date indicate dalle norme in esame e quelli che lo diventino in un momento successivo ricorrendo in entrambi i casi il requisito dello stato di bisogno che il legislatore ha assunto a presupposto indispensabile per la concessione del trattamento pensionistico di guerra.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra", e del corrispondente art. 75 della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313, limitatamente alla parte in cui su ordinano il diritto alla pensione indiretta di guerra dei fratelli e sorelle maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che l'inabilità sussista alla data del decesso del militare o del civile o che divengano inabili anche dopo tale data ma prima di raggiungere la maggiore età o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione già liquidata al padre o alla madre.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1975.