ORDINANZA N. 155
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI , Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Enna, nel procedimento civile vertente tra Ghirotti Mario e ISPEA - Industria sali potassici e affini S.p.a., iscritta al n. 189 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 21 aprile 1976.
Visto l'atto di costituzione della Soc. ISPEA;
udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1979 il Giudice relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in cui esclude dalle limitazioni dell'orario di lavoro il personale direttivo delle aziende.
Considerato che la stessa questione é già stata decisa e ritenuta non fondata da questa Corte, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, con sentenza 24 aprile 1975, n. 101;
che anche il profilo di illegittimità prospettato dall'ordinanza del giudice a quo in riferimento all'art. 3 della Costituzione é già stato implicitamente considerato e ritenuto non fondato da questa Corte nella ricordata sentenza, riconoscendo che l'esigenza delle limitazioni dell'orario di lavoro non sussiste per la speciale categoria di prestatori di lavoro subordinato costituita da coloro ai quali é attribuita dalla legge o dal contratto la qualifica di dirigenti, "categoria a se stante, per caratteristiche peculiari a cui corrispondono situazioni di fatto e di diritto diverse da quelle comuni agli impiegati ed operai, con un conseguente trattamento differenziato sotto il profilo normativo ed economico";
che pertanto non sussistono motivi i quali possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo Comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, sollevata dall'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, e già decisa con sentenza 24 aprile 1975, n. 101
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