Ordinanza n. 133 del 1979
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ORDINANZA N. 133

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Leonetto AMADEI , Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 5, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1975 dal pretore di Mezzolombardo, nel procedi mento civile vertente tra Franzoi Anna e la Casa di riposo G. Baron Cristiani di Mezzocorona, iscritta al n. 600 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del 14 febbraio 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1979 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe é stata sollevata questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 409, n. 5, del codice di procedura civile, nella parte in cui riserva alla cognizione del giudice amministrativo la cognizione delle controversie aventi per oggetto il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici non economici e "altri rapporti di lavoro pubblico", per preteso contrasto con gli artt. 3 e 102 della Costituzione;

considerato che tale questione é identica ad altra dichiarata da questa Corte non fondata con la sentenza n. 43 del 1977;

che non sono prospettati, in questa sede, profili nuovi né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 5, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione dal pretore di Mezzolombardo con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 1979.

Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1979.