ORDINANZA N. 124
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI , Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, secondo comma, del decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso Con ordinanza emessa il 7 aprile 1976 dal pretore di Genova, nel procedimento civile vertente tra Costantini Villi e l'I.N.A.I.L. nonché la s.p.a. Italcantieri, iscritta al n. 427 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 14 luglio 1976.
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. e di Costantini Villi;
udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1979 il giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che con ordinanza 21 maggio 1974 del pretore di Pisa e con ordinanza 23 giugno 1975 del pretore di Genova (cui si richiama, denunziando nella stessa parte l'articolo citato, ma senza addurre altri argomenti, l'ordinanza che ha sollevato il presente giudizio) é stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione - nella parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi é colpito da malattia professionale nella stessa condizione di chi é invece colpito da infortunio sul lavoro.
Considerato che il predetto art.74, secondo comma, é stato, limitatamente alla parte denunziata, dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte con la sentenza n. 93 del 1977;
che, pertanto, tale norma ha cessato di avere efficacia e non può ricevere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sopra ricordata (art. 136 Cost. e art. 30, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87).
Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della citata legge n. 87 del 1953 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal pretore di Genova in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 1 979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1979.