ORDINANZA N. 77
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI , Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1974 dal pretore di San Miniato, nel procedimento penale a carico di Di Stefano Guido, iscritta al n. 65 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1979 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;
Ritenuto che con l'ordinanza citata in epigrafe é stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti"), nella parte in cui prevede, oltre alla pena pecuniaria, anche una pena detentiva per coloro che pongano in circolazione (o consentano alla circolazione), senza copertura assicurativa, veicoli o natanti per i quali vi é obbligo di assicurazione per la responsabilità civile;
che si é costituita la Presidenza del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato;
Ritenuto che la questione é stata sollevata sotto il profilo che la previsione della pena dell'arresto, nell'ipotesi anzidetta, appare irragionevole, giacché per la violazione di altri obblighi assicurativi é prevista solo la pena pecuniaria, come si rileva in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione, nonché contro i rischi per l'esercizio della caccia;
Considerato che questa Corte ha costantemente affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura della pena e che, ove siffatto potere non ecceda i limiti della razionalità, non vi é violazione dell'art. 3 della Costituzione (cfr. per tutte le sentenze nn. 161/1976 e 1/1975
);