Sentenza n. 161 del 1976
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SENTENZA N. 161

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, terzo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla circolazione stradale), promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1974 dal tribunale di Vigevano nel procedimento penale a carico di Nasonio Gino, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1976 il Giudice relatore Enzo Capalozza;

udito il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso del procedimento penale a carico di Gino Nasonio per incauto affidamento di veicolo a persona che non era munita di patente, pur avendo superato i prescritti esami di idoneità alla guida, il tribunale di Vigevano, con ordinanza 20 settembre 1974, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, terzo comma, del t.u. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

In punto di rilevanza il tribunale fa presente che nella specie dovrebbe applicarsi la norma denunziata, perché questa - sebbene sia stata modificata dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62 (art. 80, dodicesimo comma, del testo vigente), sopravvenuta nel corso del giudizio - punisce il fatto con una pena meno grave.

Nel merito osserva che la guida senza patente é ora penalmente sanzionata solo nel caso in cui non siano stati superati gli esami di idoneità alla guida (art. 80, tredicesimo e quindicesimo comma del testo vigente); e, che non essendo stata accolta (neppure dalla norma sopravvenuta) analoga distinzione per l'incauto affidamento di veicolo, situazioni di differente gravità sarebbero state sottoposte ad un identico trattamento sanzionatorio, in violazione del principio di eguaglianza.

Dinanzi a questa Corte si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto di intervento, nel quale chiede che la questione sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura deduce che, essendo l'affidamento di veicolo fattispecie diversa dalla guida senza patente, il legislatore ha mantenuto per la prima il rigore della precedente disciplina per porre un valido freno alla commissione degli illeciti che ne derivano (e il giudice ha margini abbastanza larghi per la irrogazione della pena in concreto); e che, comunque, il fatto che nell'ordinamento anteriore non era scriminata la guida senza patente da parte di persona abilitata, non costituisce motivo per il legislatore di operare una successiva distinzione sul punto dell'affidamento dell'automezzo.

Considerato in diritto

1. - La questione dall'ordinanza in epigrafe rimessa all'esame della Corte é la seguente: se l'art. 79, terzo comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), sottoponendo allo stesso regime sanzionatorio l'incauto affidamento di veicolo a persona non munita di patente, sia che questa abbia superato, sia che non abbia superato i prescritti esami di idoneità alla guida, violi l'art. 3 della Costituzione.

2. - Bene ha ritenuto il giudice a quo, alla stregua dell'art. 25, secondo comma, Cost. (come pure dell'art. 2, terzo comma, del codice penale), che la norma che dovrebbe applicarsi nel giudizio di merito é l'art. 79, terzo comma, del d.P.R. n. 393 del 1959, perché il corrispondente disposto dell'art. 80, dodicesimo comma, quale risulta dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, é meno favorevole all'imputato: il primo prevede la pena dell'arresto sino a tre mesi ovvero l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila; il secondo, tenendo ferma la misura dell'arresto, eleva l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.

3. - L'art. 80, nono comma, del testo unico puniva chiunque guidasse autoveicoli senza essere munito della patente (arresto da tre a sei mesi e ammenda da lire diecimila a lire quarantamila), ancorché avesse superato i prescritti esami, mentre l'art. 80, quindicesimo comma, della legge n. 62 del 1974, innovando la disciplina anteriore, ha degradato ad illecito amministrativo (pagamento di somma da lire quattromila a lire diecimila) la guida senza patente da parte di chi abbia sostenuto con esito positivo gli esami suddetti.

L'ordinanza di rimessione deduce che contrasterebbe con l'art. 3 Cost. la persistente previsione come fatto di reato - per effetto della ultrattività della disposizione più favorevole ora abrogata - dell'affidamento o del consenso alla guida a persona che, non essendo munita della patente, abbia tuttavia superato gli esami.

4. - La questione non é fondata.

Le due ipotesi normative sono del tutto autonome ed hanno ciascuna una propria ratio, la cui valutazione é riservata alla discrezionalità legislativa, che, nella specie, é rimasta nei limiti della ragionevolezza.

É appena il caso di rilevare che il divieto penalmente sanzionato é anche volto, sul piano pratico, ad evitare che il noleggiatore consegni un automezzo a persona la cui abilità nella guida (indipendente dal superamento degli esami) egli, spesso, non é in grado di conoscere.

É, d'altronde, pertinente osservare che il pericolo determinato dalla guida da parte di chi dispone di automezzo proprio (col quale magari si é già esercitato) é assai minore (e meno frequente) di quello derivante dalla circolazione di un autoveicolo altrui, indebitamente affidato da chi ne abbia la materiale disponibilità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, terzo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale), sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Vigevano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO – Leopoldo ELIA.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1976.