Sentenza n. 44 del 1979
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SENTENZA N. 44

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Leonetto AMADEI, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1977 dal pretore di Bolzano, nel procedimento civile vertente tra Scalet Erminia ed altri e la Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano, iscritta al n. 586 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1 marzo 1978.

Visto l'atto di costituzione di Pettenella Maria e Triggiani Fernando, della Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

uditi gli avvocati Luciano Ventura per Pettenella e Triggiani, Giuseppe Guarino per la Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano e il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ricorsi 9 febbraio 1977 e 9 marzo 1977 Erminia Scalet, Fernando Triggiani e altri 126 dipendenti della Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano, premesso che la Cassa aveva corrisposto al personale femminile e a dipendenti in minore età un trattamento economico inferiore a quello applicato rispettivamente al personale maschile e agli impiegati maggiorenni, e, inoltre, che il trattamento economico per coloro che avevano prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro non teneva conto di tale servizio ai fini della progressione economica, chiesero al pretore di Bolzano in funzione di giudice del lavoro condannarsi la Cassa alla ricostruzione della carriera economica a seguito della parificazione tabellare dei lavoratori minori di età con quelli di età maggiore e del personale femminile con quello maschile, nonché a seguito del riconoscimento del servizio militare compiuto in costanza del rapporto di lavoro, con decorrenza dal 1 gennaio 1948. La Cassa costituitasi in giudizio eccepì, in via preliminare, la prescrizione dei diritti fatti valere dagli attori ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. A seguito di che, l'adito pretore, con ordinanza 25 ottobre 1977, notificata, comunicata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 1 marzo 1978 (ord. 586/1977), ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2948, n. 4, cod. civ. nella parte in cui consente il decorso della prescrizione dei crediti di lavoro in pendenza di rapporto di pubblico impiego per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Avanti la Corte si sono costituiti due dei ricorrenti - Pettenella Maria Pia in Ku-Statscher e Triggiani Fernando - che, nelle deduzioni 31 gennaio 1978, hanno concluso per l'inammissibilità della questione vuoi perché gli asseriti limiti degli effetti della sentenza n. 63/1966 della Corte non possono dar luogo ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale in quanto non risultano inseriti nell'ordinamento da legge o da dispositivo di sentenza della Corte vuoi perché l'accertamento della garanzia della stabilità del posto di lavoro e del conseguente diverso regime giuridico che regola il rapporto é compito esclusivo del giudice ordinario e non può essere vincolato al rispetto di criteri interpretativi che non siano espressamente previsti da norme vigenti, e la Cassa, che, nelle deduzioni 14 marzo 1978, ha concluso per la assoluta irrilevanza della questione sollevata dal pretore di Bolzano perché la disuguaglianza di trattamento, che ha il parametro di costituzionalità nell'art. 3, assume per poli di contrasto non già, come reputa il pretore, dipendenti pubblici e lavoratori privati, che possono giovarsi delle leggi 604/1966 e 300/1970, sebbene rapporti muniti di stabilità e rapporti che di tale stabilità sono privi e ne ha la Cassa stessa inferito la estraneità della questione a rapporti, che, come quelli intrattenuti con i suoi dipendenti, sono assistiti da garanzie di stabilità. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento mediante atto 20 marzo 1978, in cui, richiamati atti di intervento spiegato in altri procedimenti, insta per la dichiarazione di infondatezza della proposta questione. Alla udienza pubblica del 21 marzo 1979 le difese delle parti private e l'Avvocatura generale dello Stato hanno illustrato le riassunte conclusioni.

Considerato in diritto

Successivamente alla sentenza 63/1966, su cui si sono particolarmente diffusi le parti private e il pretore, la Corte costituzionale, con sentenza n. 174/1972, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 49, comma terzo, del contratto collettivo di lavoro 24 maggio 1956 per i dipendenti delle case di cura private, recepito dall'articolo unico del d.P.R. 1040/1960, nella parte che fa decorrere il termine di decadenza per i reclami dei dipendenti medesimi dal giorno in cui il pagamento venga effettuato, anche per i rapporti di lavoro non considerati dalla legge 604/1966 e successive modificazioni (tra cui la legge 300/1970), ritenendo incontestabile l'analogia tra i rapporti di impiego pubblico, estranei alla sentenza 63/1966, e quei rapporti di diritto privato, per i quali ricorra l'applicabilità delle due serie di disposizioni menzionate, di cui la seconda (e cioè la legge 300/1970) deve considerarsi necessaria integrazione della prima, dato che una vera stabilità non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare.

Non spetta a questa Corte, che ha avuto occasione di riaffermare tale orientamento anche nella sent. 115/1975, il compito di verificare se i giudici delle controversie intendano nel senso conforme alla legge, alla quale soltanto sono, ai sensi dell'art. 101 Cost., soggetti, la duplice condizione, chiaramente puntualizzata nella sent. 174/ 1972 (possibilità di annullamento dell'atto di licenziamento; completa reintegrazione della posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare), così come ben potrà il Parlamento approvare leggi, che pongano punti fermi nel tutt'altro che univoco contesto normativo in atto e in irrefrenabile divenire; contesto di cui fan parte - é appena il caso di rilevarlo - anche i dispositivi di pronunce di fondatezza di questioni di legittimità costituzionale rese dalla Corte e pubblicati nei modi di legge, nel senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione espressa da questa Corte nelle motivazioni delle pronunce medesime.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., nella parte in cui consente il decorso della prescrizione dei crediti di lavoro in pendenza del rapporto di pubblico impiego sollevata dal pretore di Bolzano con l'ordinanza 25 ottobre 1977, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1979.