SENTENZA N. 43
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1976 dal pretore di Galatina nel procedimento civile vertente tra Mariano Michele e S.p.A. Fedelcementi, iscritta al n. 684 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5 gennaio 1977.
Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto in fatto
Nella controversia, introdotta da Mariano Michele con ricorso 11 giugno 1975, proposto contro la s.p.a. Fedelcementi ed avente per oggetto il pagamento della somma di lire 10 milioni per retribuzioni arretrate e indennità di fine rapporto, la convenuta eccepì la prescrizione dei diritti fatti valere dall'attore ai sensi degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, 2956, n. 1, e l'adito pretore di Galatina, dopo aver rilevato che la operatività della eccezione sollevata dalla Fedelcementi non era impedita dal giuramento prestato dall'attore sul fatto posto a base della domanda almeno per quanto riguarda la prescrizione, di cui all'art. 2948, n. 4, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, in riferimento all'art. 36 Cost., che ha dichiarato non manifestamente infondata con ordinanza 12-25 ottobre 1976, notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1977 (ord. 684/1976).
Considerato in diritto
Nella ordinanza di rimessione il pretore di Galatina esprime la convinzione che gli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro per effetto della sentenza 63/1966 di questa Corte, siano tuttora costituzionalmente illegittimi riguardo alla materia del rapporto di lavoro subordinato di natura privata sul riflesso che le leggi 604/1966 e 300/1970 non eliminerebbero lo stato di soggezione del lavoratore.
Senonché da tale premessa il giudice a quo non trae l'unica conseguenza coerente di negare ingresso alla eccezione della convenuta e di provvedere sul merito della domanda e sceglie, per contro, la via dell'incidente di costituzionalità degli articoli 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, pur riconoscendo inidonei il mezzo (l'ordinanza) e la sede (quella costituzionale) per far valere la sua convinzione della parziale incostituzionalità delle norme impugnate.
É agevole constatare la inammissibilità della questione per ciò che ne bis in idem: la Corte non può riprendere in esame la questione di costituzionalità, già definita con pronuncia di fondatezza rassegnata nella sentenza 63/1966.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955 e 2956, n. 1, cod. civ., sollevata dal pretore di Galatina con la ordinanza 12-25 ottobre 1976 in riferimento all'art. 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1979.