Ordinanza n. 75 del 1978
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ORDINANZA N. 75

ANNO 1978

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori Giudici:

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA,

ha pronunciato la seguente

 

 

 

ORDINANZA

 

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge 18 aprile 1975, n. 110, promosso con ordinanza 29 ottobre 1975 del tribunale di Roma, nel procedimento penale a carico di Proietti Marcello, iscritta al n. 588 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'anno 1976.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1978 il Giudice relatore Leonetto Amadei.

 

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe é stata, dal tribunale di Roma, sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge 18 aprile 1975, n. 110 ("Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"), in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 

Considerato che la stessa questione é già stata decisa e ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 26 del 1978; che nell'ordinanza non sono stati prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione e già decisa con la sentenza n. 26 del 1978.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1978.

 

 

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO -  Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -  Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN -  Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA

 

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1978.