Sentenza n. 26 del 1978
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SENTENZA N. 26

ANNO 1978

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Paolo ROSS I, Presidente,

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE,

ha pronunciato la seguente

 

 

SENTENZA

 

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), promossi con le seguenti ordinanze:

 

1) ordinanza emessa il 1 ottobre 1975 dal tribunale di Parma nel procedimento penale a carico di Colombari Nino ed altro, iscritta al n. 514 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 339 del 24 dicembre 1975;

 

2) ordinanza emessa il 30 ottobre 1975 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Marcocci Antonio, iscritta al n. 602 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1976;

 

3) ordinanza emessa il 13 febbraio 1976 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di D'Agabito Bruno, iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 132 del 19 maggio 1976.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica del 20 dicembre 1977 il Giudice relatore Leonetto Amadei;

 

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con verbale del 22 giugno 1975 il Nucleo investigativo dei carabinieri della Legione di Parma denunciava alla Procura della Repubblica Colombari Nino e Colombari Andrea per detenzione di tre pistole ad aria compressa e tre lanciarazzi scoperti nella loro abitazione a seguito di perquisizione (regolarmente autorizzata) effettuata il 16 giugno dello stesso anno.

I due Colombari venivano rinviati con rito direttissimo dinanzi al tribunale di Parma che, accogliendo l'istanza del difensore, rimetteva la causa alla Corte costituzionale per avere l'art. 36, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, violato l'art. 3 della Costituzione. E ciò in quanto, nella norma denunciata (pur essendo prevista una causa di non punibilità per chi, entro sessanta giorni dalla data in vigore della legge, avesse provveduto alla denuncia delle armi comuni da sparo detenute), si assoggetta a pena chi sia trovato a detenere le dette armi in pendenza del termine sopradetto.

L'ordinanza veniva regolarmente notificata e comunicata.

Dinanzi alla Corte costituzionale si é costituita la sola Avvocatura dello Stato la quale sostiene la infondatezza della questione poiché, nella specie, il legislatore avrebbe razionalmente differenziato la situazione di chi proceda alla "denunzia" entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge - così usufruendo della "sanatoria" - e chi, invece, si sia visto accertato il reato di detenzione di armi non denunziate entro il medesimo termine.

Secondo l'Avvocatura, infatti, la norma avrebbe dato la prevalenza all' animus poenitenti di chi abbia proceduto alla denuncia su chi abbia tenuto un comportamento antinomico, rispetto alla volontà di avvalersi dello ius poenitenti, detenendo le armi senza averle denunciate.

D'altro canto, secondo l'Avvocatura, la norma impugnata risponderebbe anche al principio della irrinunciabilità della azione penale; una volta accertato il reato non può che procedersi contro l'autore del reato medesimo e non già attendere che sia spirato il termine di sanatoria.

2. - Analoghe questioni sono state sollevate dal tribunale di Roma con ordinanze emesse: il 30 ottobre 1975 nel procedimento penale a carico di Marcocci Antonio e il 13 febbraio 1976 nel procedimento penale a carico di D'Agabito Bruno, se pure: nel giudizio di cui alla ordinanza del 30 ottobre 1975 il fatto reato é stato commesso prima della entrata in vigore della legge 18 aprile 1975, n. 110 e la eccezione di illegittimità costituzionale sia mossa nei confronti del solo inciso "sempre che la denuncia avvenga prima dell'accertamento del reato" dell'art. 36 di detta legge; mentre nella seconda ordinanza, sempre del tribunale di Roma, la questione di illegittimità costituzionale investe l'intero articolo 36.

 

Considerato in diritto

 

1. - Poiché la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle tre ordinanze, sia pure con diversa prospettazione dell'art. 36 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in relazione all'art. 3 della Costituzione, é sostanzialmente identica, i giudizi relativi devono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

Si tratta di decidere, in tema di detenzione di armi, se quella parte del ricordato art. 36 che esclude la sanatoria qualora "l'accertamento del reato avvenga prima della denuncia delle armi" sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Nel senso cioè della differenza di trattamento che verrebbe a riscontrarsi fra chi ha potuto avvalersi dell'intero periodo di tempo concesso dalla legge per la denuncia delle armi e pertanto non punibile e chi, invece, sia stato trovato in possesso di armi sia pure nel corso di detto periodo.

2. - La questione non é fondata.

La detenzione di armi é, invero, un reato a carattere permanente la cui natura non viene modificata dalla esistenza di una norma che conceda, a determinate condizioni, una sanatoria. Ed infatti si ha la non punibilità solo se venga ottemperato all'obbligo della denuncia prima dell'accertamento del reato. In altri termini tale accertamento fa venir meno la sanatoria e ciò perché scattano, in quel momento, le conseguenze collegate con la natura permanente del reato stesso.

Il legislatore con la norma di cui all'art. 36, primo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110 (vedi come identico precedente legislativo l'art. 8 della legge 2 ottobre 1967, n. 895) se ha inteso consentire ai detentori di armi di farne denuncia sia pure tardiva senza incorrere nelle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, ha pur voluto con ciò addivenire ad un controllo quanto più esteso e approfondito possibile del fenomeno della quantità di armi illegittimamente detenute. La previsione, pertanto, della non punibilità del commesso reato, ove la denuncia abbia avuto luogo entro il termine fissato dall'art. 36, vuol premiare il "ravvedimento attivo" di chi si sia determinato alla denuncia delle armi possedute. Ma tutto questo non può sancire la non punibilità di chi sia trovato in possesso di armi non denunciate anche se il detentore avesse ancora, dinanzi a sé, margine di tempo per la denunzia.

La concessione di un termine vuol essere di stimolo perché, nell'ambito di quello, la denunzia delle armi sia fatta all'autorità, ed in tal caso colui che pur aveva violato la legge va esente da pena, ma é evidente che l'accertamento del reato di detenzione di armi non può essere paralizzato fino alla scadenza del termine di cui la legge fa parola, restando, ove così fosse, preclusa ogni attività della polizia e della giustizia penale cui é affidato il compito di scoprire e reprimere la commissione di reati.

Risulterebbe sommamente pregiudizievole per il consorzio civile e irridente per la giustizia il fatto di chi potesse continuare a detenere, tranquillamente, se non addirittura spavaldamente, un arsenale di armi sol perché é in attesa della scadenza del termine per la sua denuncia, effettuata la quale, é esentato dalla punibilità.

Struttura e limiti della causa di non punibilità, così come configurati nell'art. 36 della legge 18 aprile 1975, n. 110, al pari che nel precedente legislativo menzionato, rispondono dunque ad una ragionevole funzione di politica criminale, integrando la prospettiva di possibili adempimenti tardivi entro il quadro generale segnato dalla persistente illiceità della detenzione di armi non denunciate, con le conseguenze che ne derivano in punto di scoperta e repressione di reati.

3. - Secondo le ordinanze, vi sarebbe una lesione del principio d'uguaglianza nel fatto che la responsabilità penale, in "situazioni identiche", verrebbe fatta dipendere da un evento ("l'accertamento del reato") non riferibile ai soggetti interessati, ma del tutto estraneo e casuale. In realtà, l'elemento "casuale" non può essere identificato nell'accertamento del reato in quanto tale, ma caso mai nella sua collocazione temporale: il nesso normale fra accertamento e punizione del reato, diverrebbe, si dice, illegittimo e discriminatorio per la pendenza del termine di sanatoria. Ad invalidare una simile conclusione, sono sufficienti le considerazioni sopra svolte sulla razionalità della disciplina dettata; e d'altra parte l'incidenza di "casuali" vicende o successioni temporali é alla base delle stesse cause estintive del reato o della punibilità di più generale applicazione (amnistia e prescrizione).

In realtà é la stessa impostazione delle ordinanze di rimessione che deve essere capovolta. L'accertamento e la punizione del reato (permanente) di detenzione d'armi non denunciate, in qualsiasi momento della permanenza del reato, rispondono ai principi primi del sistema penale, ed in particolare al criterio di "eguale" trattamento di tutti i trasgressori. La soluzione adottata dal legislatore (nel 1975 come già nel 1967) sviluppa perciò correttamente, nell'ambito della discrezionalità legislativa, una prospettiva ben definita di politica criminale e si sottrae, per quanto sopra chiarito, alle prospettate censure di legittimità costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, primo comma (così come specificato nelle ordinanze di rimessione), della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dai tribunali di Parma e Roma, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.

 

Paolo ROSS I - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE

 

Giovanni  VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1978.