SENTENZA N. 71
ANNO 1978
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEEANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGIGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 266 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1975 dalla Corte di assise di Bolzano, nel procedimento penale a carico di Mughini Giampiero ed altri, iscritta al n. 592 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1978 il Giudice relatore Edoardo Volterra;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Mughini Giampiero ed altri, la Corte d'assise di Bolzano, con ordinanza emessa il 13 novembre 1975, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 del codice penale (istigazione di militari a disobbedire alle leggi) per contrasto con gli artt. 21, prima parte, e 25, secondo comma, della Costituzione.
Dopo aver osservato che la norma denunziata, nella sua indeterminatezza, prescinde da un qualsiasi esame in ordine all'effettivo verificarsi di un pericolo per l'interesse tutelato e dopo aver constatato che tale indeterminatezza sarebbe stata motivo dell'illegittimità costituzionale dell'art. 415 del codice penale, illegittimità dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 108 del 1974, il giudice a quo ritiene che questa pronunzia contrasti con la precedente sentenza n. 16 del 1973 con la quale, invece, non venne ritenuta fondata analoga questione promossa in relazione all'art. 266 del codice penale.
2. - L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Dinanzi alla Corte costituzionale é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato.
Secondo l'Avvocatura, il giudice a quo non ha considerato con sufficiente attenzione la distinzione delle fattispecie oggetto delle due sentenze richiamate dall'ordinanza. Infatti, mentre l'illegittimità costituzionale dell'art. 415 del codice penale sarebbe stata dichiarata dalla Corte perché tale norma, nella sua formulazione, non escludeva che si potesse colpire la semplice manifestazione o l'incitamento alla persuasione della verità di una dottrina e di una ideologia politico-filosofica, l'infondatezza della questione relativa all'art. 266 sarebbe discesa dalla circostanza che la disposizione in esame colpiva una manifestazione ideologica offensiva di un bene tutelato dalla Costituzione, quale il dovere militare, attuatesi attraverso l'istigazione e cioè un'attività che non é pura manifestazione di pensiero, ma azione e diretto incitamento all'azione.
Quanto al contrasto con l'art. 25 della Costituzione, l'Avvocatura non riesce a scorgere alcuna indeterminatezza nella formulazione dell'art. 266, il cui contenuto é delineato in modo tale da non lasciar margini di incertezza all'operatore che lo debba applicare.
Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo, richiamando la sentenza n. 16 del 1973 di questa Corte, con la quale veniva dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 del codice penale, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, denunzia sotto nuovo profilo la illegittimità del medesimo articolo in riferimento agli artt. 21, prima parte, e 25, secondo comma, della Costituzione. La norma in oggetto nella sua in determinatezza prescinderebbe infatti da un qualsiasi esame in ordine all'effettivo verificarsi di un pericolo per l'interesse tutelato.
2. - Dall'enunciazione dei termini della denunzia appare non fondato il riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, norma che, limitandosi a porre il principio della più stretta riserva di legge in materia penale, in nessun modo vincola il legislatore al perseguimento di specifici interessi.
3. - L'ordinanza con riguardo all'art. 21 crede di ravvisare un contrasto nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Infatti, dato che nella sentenza n. 108 del 1974, con la quale é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 415 del codice penale nella parte in cui non specifica che l'istigazione all'odio fra le varie classi sociali deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità la Corte avrebbe motivato la sua decisione anche in base alla considerazione dell'indeterminatezza della norma, vi sarebbe, sempre secondo il giudice a quo, contrasto fra la motivazione di questa sentenza e quella, già richiamata, n. 16 del 1973.
4. - La Corte con le sentenze n. 87 del 1966, n. 65 del 1970 e n. 108 del 1974 ha delineato il concetto di apologia di reato in riferimento al principio della libertà di manifestazione del pensiero sancito dall'art. 21 della Costituzione, precisando che l'art. 414, ultimo comma, del codice penale, non limita in alcun modo la critica della legislazione e della giurisprudenza né l'attività propagandistica diretta a promuovere l'abrogazione di qualsiasi norma incriminatrice anche nel momento in cui essa viene applicata in concreto. Ha affermato che apologia punibile non é quella che si estrinseca in una semplice manifestazione di pensiero, diretta all'esternazione e alla diffusione di dottrine per inculcare in altri la persuasione della verità di queste e della necessita di attuarle, ma é solo quella apologia che per le modalità con le quali viene compiuta rivesta carattere di effettiva pericolosità per l'esistenza di beni costituzionalmente protetti e integri comportamento concretamente idoneo a promuovere la commissione di delitti.
5. - Coerentemente a tale giurisprudenza, la Corte non può che confermare gli argomenti svolti nella richiamata sentenza n. 16 del 1973 circa l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 del codice penale in riferimento all'art. 21 della Costituzione. Né vi é contrasto fra la motivazione di questa pronunzia e quella n. 108 del 1974 riguardante l'art. 415 del codice penale.
Infatti la prima sentenza esaminando il contenuto e i limiti dell'art. 266, puntualizza la distinzione fra gli atti la cui istigazione o apologia costituisce il reato previsto e le ideologie e le dottrine la cui propaganda non rientra in detto articolo e non può essere perseguita e vietata, senza violare il principio della libertà di manifestazione dichiarata nell'art. 21 della Costituzione.
"L'istigazione di militari all'infedeltà o al tradimento" afferma la sentenza, "in tutte le forme previste dall'art. 266 c.p. (disobbedire alle leggi, violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato) offende e minaccia un bene cui la Costituzione riconosce un supremo valore o accorda una tutela privilegiata, in conformità di tutte le costituzioni moderne, da qualsiasi ideologia siano ispirate e da qualunque regime politico-sociale siano espresse".
Con ciò implicitamente la Corte esclude ogni indeterminatezza dell'art. 266, precisando anzi che esso trova applicazione solo quando l'istigazione sia diretta a commettere gli atti concreti specificatamente elencati, i quali costituiscono per valutazione legislativa immune da irragionevolezza pericolo per il bene costituzionalmente protetto e non invece sostanziano critica per fatti specifici in relazione ai quali si eserciti democraticamente il controllo dell'opinione pubblica.
"Rispetto alla norma incriminatrice dell'art. 266 c.p.", prosegue infatti la sentenza, "la libertà garantita dall'art. 21 Cost. può consentire modi di manifestazione e propaganda per la pace universale, la non violenza, la riduzione della ferma, l'ammissibilità dell'obiezione di coscienza, la riforma del regolamento di disciplina o altri, che non si concretino mai in una istigazione a disertare... a commettere altri reati, a violare in genere i doveri imposti al militare dalle leggi".
Come può constatarsi, l'interpretazione che la Corte da all'art. 266 c.p. lascia al giudice di merito la specifica valutazione se l'atto di cui si fa istigazione o apologia rientri o meno nelle ipotesi previste dall'articolo citato e se l'attività sia attuata con modalità tali da concretizzare un'istigazione o una apologia perseguibile penalmente.
La mancanza del presupposto di indeterminatezza dell'articolo in parola conferma l'insussistenza del denunziato contrasto fra la motivazione della sentenza del 1973 sull'art. 266 e la motivazione della sentenza del 1974 sulla parziale incostituzionalità dell'art. 415 c.p., il quale ultimo, nella sua formulazione originaria, permetteva anche la repressione della semplice esternazione, attuata in modo non pericoloso per la pubblica tranquillità, della verità di una dottrina ed ideologia politica o filosofica sulla necessità di un contrasto fra portatori di opposti interessi economici e sociali.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 c.p. sollevata in riferimento agli artt. 21, prima parte e 25, secondo comma, della Costituzione dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1978.
Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEEANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGIGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 5 giugno 1978.