Ordinanza n. 66 del 1978
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ORDINANZA N. 66

ANNO 1978

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 416, comma terzo, 423, comma secondo e terzo, e 429, comma terzo, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 1 febbraio 1977 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Lupini Igino e l'Istituto di vigilanza della città di Roma, iscritta al n. 422 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 9 novembre 1977.

 

Visti gli atti di costituzione dell'Istituto di vigilanza e di Lupini Igino, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

 

Ritenuto in fatto che con ordinanza 1 febbraio 1977 il pretore di Roma ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale:

 

1) dell'art. 416, comma terzo, in quanto prescrive solo per il convenuto e non anche per l'attore l'obbligo di indicare al momento della sua costituzione in giudizio, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intenda avvalersi;

 

2) dell'art. 423, commi secondo e terzo, in quanto prevede solo per il lavoratore la possibilità di ottenere, nel corso del giudizio, ordinanza di condanna della controparte al pagamento di una somma a titolo provvisorio nei limiti della quantità che si ritiene provata;

 

3) dell'art. 429, comma terzo, che prevede a favore del solo lavoratore e non anche del datore di lavoro la condanna al pagamento anche di ulteriore somma per la diminuzione di valore di crediti dedotti in giudizio;

 

che nel giudizio si sono costituite le parti ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

 

Considerato che le questioni concernenti gli artt. 416 e 429 codice procedura civile sono identiche ad altre già dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza n. 13 del 1977;

 

che la questione riguardante l'art. 423 codice procedura civile é priva del necessario carattere di pregiudizialità e quindi di rilevanza in quanto nel giudizio non era stata proposta da alcuna delle parti domanda per ottenere la provvisionale prevista dalla norma denunziata;

 

che non sono prospettati profili nuovi o addotti motivi che possano indurre la Corte a mutare la propria giurisprudenza.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

a) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 423 codice procedura civile proposta dal pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe;

b) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 416 e 429 codice procedura civile sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.

 

 

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -  Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE

 

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1978.