ORDINANZA N. 55
ANNO 1978
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1975 dal pretore di Trivento nel procedimento penale a carico di Capparozza Pietro, iscritta al n. 92 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con ordinanza 17 novembre 1975 il pretore di Trivento ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, codice penale (così come modificato dall'art. 12 d.1. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220), assumendo che la norma denunziata, non consentendo la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa ed ammettendola per coloro che invece hanno già fruito del beneficio, darebbe luogo ad una disparità di trattamento, priva di ragionevole giustificazione, tra tali soggetti;
che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che l'art. 164 del codice penale é stato, nella parte denunziata, già dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte con la sentenza n. 95 del 1976.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, del codice penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte denunziata, con la sentenza n. 95 del 1976.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10 maggio 1978.