ORDINANZA N. 52
ANNO 1978
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 510, comma primo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 giugno 1976 dal pretore di Empoli, nel procedimento penale a carico di Vassallo Giuseppe, iscritta al n. 611 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 10 novembre 1976;
udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con ordinanza 8 giugno 1976 il pretore di Empoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 510, comma primo, c.p.p. (il quale dispone che se l'opponente a decreto penale di condanna non si presenta all'udienza, senza giustificare un legittimo impedimento, il pretore pronunzia sentenza con la quale ordina l'esecuzione del decreto di condanna), deducendo che la norma denunziata, non prevedendo la possibilità di procedere in contumacia, darebbe luogo ad una irrazionale disparità di trattamento, in ordine all'esercizio del diritto di difesa tra il procedimento per decreto e il processo ordinario;
che nessuno si é costituito in giudizio.
Considerato che la questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe é in tutta analoga a quella dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 46 del 1957 e che, pertanto, possono ad essa totalmente estendersi gli argomenti e le conclusioni enunciati in quest'ultima decisione e ribaditi nella successiva sentenza n. 170 del 1963;
che, in questa sede, non vengono enunciati motivi che possano indurre la Corte a mutare il proprio orientamento.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 510, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 241 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10 maggio 1978.