ORDINANZA N. 48
ANNO 1978
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 44 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promossi con ordinanze 15 marzo 1977 e 12 aprile 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Chiavari, 16 dicembre 1976 della Commissione tributaria di 2 grado di Oristano, 29 marzo 1977 della Commissione tributaria di 2 grado di Verona, 11 marzo 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Padova, 26 gennaio 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Perugia, iscritte ai nn. 255, 267, 325, 359, 360, 441, 475 e 476 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 183, 193, 251, 265, 313 e 340 dell'anno 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe é stata sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario).
Considerato che la stessa questione é già stata decisa e ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza 20 aprile 1977, n. 63, nonché con ordinanza 6 dicembre 1977, n. 144;
che nelle ordinanze non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione, e già decisa con la sentenza n. 63 del 1977.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 1978.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1978.