ORDINANZA N. 36
ANNO 1978
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 420, comma primo, ultima parte, e comma quinto, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, promosso con ordinanza emessa il 17 agosto 1976 dal pretore di Busto Arsizio nel procedimento civile vertente tra Gussoni Alfio e la ditta Maglificio Luisa, iscritta al n. 648 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 333 del 15 dicembre 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice relatore Michele Rossano.
Rilevato che il pretore di Busto Arsizio, con ordinanza 17 agosto 1976, ha proposto, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420, comma primo, ultima parte, e comma quinto, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), in quanto nel sistema del nuovo processo del lavoro non é prevista, in forma specifica, la possibilità per l'attore di esporre le difese, dedurre eccezioni, chiedere mezzi di prova, che si rendano necessari a seguito della proposizione di domande riconvenzionali da parte del convenuto.
Considerato che questione identica é stata già dichiarata non fondata con la sentenza 4 gennaio 1977, n. 13 e che non sono prospettati profili nuovi, né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 420, comma primo, ultima parte, e comma quinto, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), proposta dal pretore di Busto Arsizio, con ordinanza 17 agosto 1976, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1978.