ORDINANZA N. 14
ANNO 1978
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497; degli artt. 1, 2 e 3 del d.l. 10 gennaio 1975, n. 2 (Nuove norme contro la criminalità e disposizione transitoria della legge), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 marzo 1975 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Visconti Franco ed altri, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1976;
2) ordinanza emessa il 9 gennaio 1976 dal tribunale di Sondrio, nel procedimento penale a carico di Betti Franco ed altri, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1976;
3) ordinanza emessa il 4 febbraio 1976 dal tribunale di Modena, nel procedimento penale a carico di Fondi Girolamo ed altri, iscritta al n. 209 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 28 aprile 1976.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1977 il Giudice relatore Leonetto Amadei.
Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, i tribunali di Milano, Sondrio e Modena hanno sollevato il primo, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 e degli artt. 1, 2 e 3 del d.l. 10 gennaio 1975, n. 2, in relazione all'art. 25, primo comma, della Cost., e gli altri due la sola questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge del 1974, sempre in relazione all'art. 25, primo comma, della Costituzione.
Considerato che questione identica é stata già dichiarata infondata con sentenza n. 72 del 25 marzo 1976;
che non sono stati addotti né sussistono motivi perché la Corte debba discostarsi dal proprio orientamento giurisprudenziale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 e degli artt. 1, 2 e 3 del d.l. 10 gennaio 1975, n. 2, proposte, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dai tribunali di Milano, Sondrio e Modena con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1978.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1978.