Ordinanza n. 157 del 1977
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ORDINANZA N. 157

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834 (Concessione di amnistia in materia di reati finanziari), promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1975 dalla Corte d'appello di Roma, nel procedimento penale a carico di Vecchi Vittorio, iscritta al n. 529 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 21 gennaio 1976.

Udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1977 il Giudice relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, avente ad oggetto "Concessione di amnistia in materia di reati finanziari", nella parte in cui implicitamente esclude dall'applicabilità dell'amnistia le posizioni tributarie afferenti a periodi d'imposta chiusi anteriormente al 1 gennaio 1974, ma definiti in regimi diversi da quello del condono tributario previsto dal decreto legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, escludendo dal beneficio dell'amnistia i soggetti evasori d'imposta che abbiano già definito il loro debito, crea una disparità di trattamento tra situazioni solo apparentemente diverse o dipendenti da elementi non obiettivi, e si pone quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte non v'é stata costituzione di parti, né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che, in riferimento allo stesso precetto costituzionale, identica questione di legittimità della citata norma é stata già da questa Corte dichiarata non fondata con sentenza n. 32 del 1976, e manifestamente infondata con ordinanza n.240 del 1976;

che nell'ordinanza indicata in epigrafe non vengono addotti nuovi argomenti o prospettati nuovi profili per cui la Corte possa o debba mutare avviso, con la conseguenza che deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834 (Concessione di amnistia in materia di reati finanziari), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza citata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1977.