ORDINANZA N. 146
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 707 del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 3 ottobre 1975 dal tribunale di Milano, nel procedimento penale a carico di Arlunno Mario e il 15 gennaio 1976 dal pretore di Firenze, nel procedimento penale a carico di fanno Michele ed altro, iscritte rispettivamente ai nn. 350 e 672 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 158 e 340 dell'anno 1976.
Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1977 il Giudice relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 c.p., con riferimento: all'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto verrebbe praticata disparità di trattamento tra le persone indicate nella suddetta norma e tutti gli altri cittadini; all'art. 3, primo comma, in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, laddove si prevede che l'imputato debba giustificare il possesso degli arnesi o degli altri oggetti elencati nello stesso art. 707, cosa questa che priverebbe la persona inquisita della facoltà di non rispondere, sì da creare disparità di trattamento rispetto alle persone imputate di tutti gli altri reati; all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, per la parte in cui il dettato della norma di cui all'art. 707 c.p. comporterebbe, di fatto, una inversione dell'onere della prova.
Ritenuto che i giudizi possono essere riuniti, data l'identità delle questioni che ne formano oggetto.
Considerato che le stesse questioni sono state ritenute non fondate da questa Corte con sentenza n. 236 del 1975 e che non vengono prospettati, in questa sede, profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 del codice penale, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1977.