Sentenza n. 125 del 1977

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SENTENZA N. 125

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20 (Norme sui procedimenti e giudizi di accusa), promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1977 dalla Corte costituzionale, nel procedimento penale a carico di Gui Luigi ed altri, iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 18 maggio 1977.

Visti gli atti di costituzione di Vittorio Antonelli, Maria Fava, X.Y., Duilio Fanali. Camillo Crociani, X.X., Luigi Olivi, e del Collegio dei Commissari di accusa, nelle persone del prof. avv. Alberto Dall'Ora, del prof. Marcello Gallo e del prof. Carlo Smuraglia, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica del 15 giugno 1977 il Giudice relatore Leonetto Amadei;

uditi l'avv. Adolfo Gatti per Vittorio Antonelli, l'avv. Paolo Barraco per Maria Fava, l'avv. Giuliano Vassalli per X.Y., L'avv. Rinaldo Taddei per Duilio Fanali, gli avvocati Giovanni Cassandro e Pietro Nuvolone per Camillo Crociani, l'avv. Alfredo Angelucci per Luigi Olivi, il prof. Marcello Gallo per il Collegio dei Commissari di accusa, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con la relazione, approvata dalla Commissione inquirente per i procedimenti di accusa il 10 febbraio 1977 e presentata al Parlamento l'11 febbraio, veniva proposta allo stesso Parlamento in seduta comune la messa in stato di accusa del senatore Luigi Gui e del deputato Mario Tanassi nella loro qualità di Ministri della Difesa, nonché di Duilio Fanali, Bruno Palmiotti, X.X., X.Y., Camillo Crociani, Vittorio Antonelli, Luigi Olivi, Maria Fava, Victor Max Melca per i reati ad essi rispettivamente ascritti commessi in relazione all'acquisto dalla Società americana Lockheed, da parte del Governo italiano, di 14 aerei C-130 Hercules.

Nella seduta comune del Parlamento, iniziata il 3 e terminata l'11 marzo 1977 dopo l'esito della votazione, veniva approvata la messa in stato di accusa dei due Ministri Luigi Gui e Mario Tanassi e, successivamente, con altra votazione, la messa in stato di accusa di tutti gli altri imputati. Infine il 14 marzo 1977 il Presidente della Camera comunicava al Presidente della Corte costituzionale i capi di imputazione per i singoli imputati posti in stato di accusa. E precisamente:

a) Gui, Tanassi, Fanali e Palmiotti imputati del reato di cui agli artt. 110 e 319 ultima parte cpv. n. 1 del codice penale.

b) X.X.e X.Y. imputati del reato di cui agli artt. 110 e 640 cpv. n. 1 del codice penale.

c) X.X.e X.Y. imputati del reato di cui agli artt. 110, 112, n. 1, e 321 in relazione all'art. 319, prima parte cpv. n. 1 del codice penale.

d) Crociani, Antonelli, Fava imputati di concorso nel reato di cui al capo c).

e) Olivi e Melca imputati del reato di cui agli artt. 110, 112, n. 1, 321 in relazione all'art. 319, prima parte cpv. n. 1 del codice penale.

Per tutti in Roma dal settembre 1968 al novembre 1971.

Contemporaneamente si procedeva alla nomina dei Commissari di accusa.

Notificato l'atto d'accusa agli imputati veniva convocata per il giorno 28 marzo la Corte costituzionale per l'estrazione a sorte dei nomi dei 16 giudici aggregati e dei quattro supplenti ai sensi dell'art. 135, ultimo comma, Cost. e degli artt. 6 e 7 delle Norme integrative dei giudizi di accusa (27-11-1962. In questa sede, gli avvocati di X.Y. e Ovidio deducevano la illegittimità costituzionale dell'art. 16 e, per riflesso, della intera normativa contenuta nella legge 25 gennaio 1962, n. 20 in riferimento agli artt. 3. 24, 25, l00, 101, 108 e 111 della Costituzione.

La Corte costituzionale, con sua ordinanza, emessa nella stessa udienza, rilevava che essa, in sede di sorteggio dei giudici aggregati, era abilitata ad esaminare questioni di legittimità costituzionale di norme regolanti le relative operazioni mentre le questioni proposte non riguardavano questa materia per cui le dichiarava, allo stato, inammissibili.

In seguito, nella riunione in camera di consiglio del 4 maggio 1977, le stesse ed altre questioni venivano proposte alla Corte integrata che, uditi anche i Commissari di accusa, con l'ordinanza n. 2 del 7 maggio 1977 accoglieva parzialmente le istanze medesime disponendo la remissione degli atti alla Corte costituzionale nella sua composizione ordinaria per la decisione delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 27 della legge 26 gennaio 1962, n. 20, per contrasto con gli artt. 90, 96, 134 Cost. in relazione anche agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, e 102, commi primo e secondo, della medesima Costituzione. Ordinava altresì la sospensione del procedimento penale nei confronti di Luigi Gui ed altri.

L'ordinanza veniva regolarmente notificata a tutti gli imputati, ai Commissari di accusa e al Presidente del Consiglio dei ministri e veniva inoltre comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.

Nei vari atti di costituzione delle parti, dei Commissari d'accusa e dell'Avvocatura dello Stato, venivano prospettate le seguenti tesi:

- l'avv. Vassalli sostiene che di fronte alla mera opportunità di un simultanens processus si debbono opporre dei principi inviolabili quali il diritto di difesa, l'indipendenza del giudice, il diritto ad un controllo di legittimtà: tutti quanti, principi non solo inviolabili ma preminenti che costituiscono la base dell'ordinamento repubblicano.

Secondo lo stesso avv. Vassalli la competenza della Corte a conoscere dei reati dei ministri é stata disposta esclusivamente razione subjecti; si tratta di una giurisdizione privilegiata giustificata dalla esigenza che i politici siano giudicati in sede politica. E pertanto non possono essere sottoposti al giudizio della Corte soggetti che politici non sono ed ai quali vengono così sottratte inviolabili garanzie comuni a tutti gli altri cittadini.

- L'avv. Angelucci sostiene: a) che la giurisdizione penale costituzionale non può essere esercitata altro che nei confronti dei soggetti indicati tassativamente dagli artt. 90, 96, 134 Cost.; b) L'art. 27 quando parla di reati connessi diversi da quelli previsti negli artt. 90 e 96 Cost. e non compresi nell'atto di accusa, si riferisce a reati commessi dal Presidente della Repubblica o dai Ministri al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni. Ed infatti l'art. 35 della legge n. 20 ha abrogato l'art. 43 della legge n. 87 del 1953 che parlava di reati connessi "da chiunque commessi" ed inoltre l'art. 27 si riferisce certamente a soggetti politici perché, facendo riferimento all'art. 1 della legge n. 20 non richiede la autorizzazione necessaria per l'esercizio dell'azione penale; c) nessun rilievo poi ha "il fatto che si tratti di reati bilaterali... poiché il principio dell'ordine e della coerenza nelle decisioni di cause connesse non ha carattere assoluto essendo non infrequentemente previsti i casi di giudizi autonomi ed indipendenti (ad esempio giudizi in sede penale ed in sede civile di un medesimo fatto)"; d) manca nella Corte costituzionale integrata ogni garanzia di imparzialità essendo i suoi componenti in maggioranza di estrazione politica.

- L'avv. Gatti sostiene: a) la violazione degli artt. 96 e 134 Cost. che soggettivamente ed oggettivamente sono limitati ad una specifica categoria di fatti e di persone; b) l'istituto della connessione non possiede la capacità di determinare l'effetto processuale di estendere la competenza degli organi della giustizia politica anche a soggetti privi della qualità ministeriale;

c) la riunione o la separazione dei procedimenti sono legate ad una assoluta discrezionalità; d) la Corte costituzionale integrata é giudice speciale e quindi la giustizia politica non può essere ampliata suoi contenuti; e) gli artt. 16 e 27 contrastano anche con l'art. 3 Cost. perché:

1) prevedono per situazioni identiche trattamenti difformi;

2) non sussistono motivi costituzionalmente apprezzabili che giustifichino la attrazione dei laici nel giudizio contro politici.

- Gli avv.ti Cassandro, Nuvolone e Revel sostengono la violazione degli artt. 90, 96 e 134 Cost. perché il contenuto di questi articoli é perentorio sia per il carattere eccezionale dell'istituto sia perché trattandosi di norme contenute in una Costituzione rigida, essa pone al legislatore ordinario (come nella specie) limiti e confini invalicabili.

- L'avv. Taddei lamenta la mancanza del doppio grado di giurisdizione e della impugnabilità in Cassazione: inoltre la violazione del principio del giudice naturale che, per i soli Ministri, é rappresentato dal Parlamento e dalla Corte integrata. Sostiene infine anche la incostituzionalità dell'art. 15 della legge n. 20.

- L'avv. Barraco sostiene sia la violazione degli articoli 96 e 134 Cost. sia quella dell'art. 25 Cost. non essendo, la Corte integrata, il giudice naturale per gli imputati laici.

- L'avv. De Luca sostiene: a) la violazione dell'art. 25 Cost. porche la giustizia politica si esplica da organi politici, in materia politica e solo nei confronti di soggetti politicamente qualificati; b) la violazione dell'art. 3 perche la estensione della giurisdizione politica ai laici comporta un trattamento uguale per situazioni differenziate; c) la Corte costituzionale integrata non é giudice imparziale perché é un giudice speciale nel quale sussistono vincoli di soggezione formale e sostanziale con altri organi; non sussiste la inamovibilità dei giudici, non essendo predeterminata la durata dell'ufficio e mancando la espressa previsione delle cause di incompatibilità e non essendo prevista la ricusazione per i Commissari della Commissione Inquirente; d) per quanto riguarda la connessione, essendo questa facoltativa, la modificazione della competenza che ne consegue viola il principio del giudice naturale.

- I Commissari di accusa nel loro intervento sostengono: a) che la indicazione degli imputati laici deve considerarsi implicita negli artt. 90, 96 e 134 Cost.; b) non si può parlare di violazione del principio di indipendenza perché gli organi del giudizio di accusa sono dotati di quella imparzialità che é richiesta dalla Costituzione.

- Infine l'Avvocatura dello Stato nella sua memoria sostiene anzitutto che ragioni storiche, letterarie e logiche fanno ritenere che già gli artt. 96 e 134 abbiano attribuito à Parlamento e alla Corte costituzionale integrata il potere di promuovere l'accusa e di giudicare in materia di reati ministeriali, nei confronti non solo dei Ministri ma anche dei loro presunti complici.

Venendo alle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate dall'ordinanza l'Avvocatura esclude anzitutto la violazione dell'art. 3 perché, nella specie, l'istituto della connessione vale proprio ad instaurare una qualche parità di trattamento tra il Ministro accusato e gli altri imputati tenuto conto della larga discrezionalità politica che caratterizza sia l'accusa parlamentare sia il giudizio della Corte costituzionale.

Non si avrebbe poi violazione del diritto di difesa perché l'art. 34 della legge n. 20 del 1962, richiamando le norme del c.p.p. viene a colmare tutti gli spazi vuoti tra le disposizioni dettate per il procedimento di accusa: né d'altra parte il principio del doppio grado di giurisdizione é costituzionalmente garantito.

Quanto alla indipendenza dei giudici della Corte costituzionale integrata, essa é determinata puntualmente dagli articoli 5, 6 e 11 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

Ed ancora, non può parlarsi di violazione dell'art. 111 perché la non impugnabilità delle sentenze della Corte costituzionale trae la sua ragion d'essere dalla posizione di sovranità che é propria della Corte medesima ed é sancita nella Costituzione.

Considerato in diritto

1. - A meglio chiarire la questione sottoposta alla Corte costituzionale dall'ordinanza della Corte medesima nella composizione integrata per i giudizi di accusa é da considerare, anzitutto, il contenuto delle due norme impugnate.

L'art. 16 della legge n. 20 del 1962 stabilisce infatti che, qualora nel corso del procedimento di accusa si abbia notizia di reati connessi ai sensi dell'art. 45 del c.p.p., la Commissione inquirente o il Parlamento in seduta comune possono disporre, se ritenuto necessario, la riunione dei procedimenti (primo comma) e che successivamente possono ordinarne la separazione qualora la ritengano conveniente (secondo comma).

L'art. 27 della stessa legge contiene quattro diverse disposizioni: la prima di esse é quella generale per cui "soltanto i reati compresi nell'atto di accusa" formano oggetto di giudizio dinanzi alla Corte costituzionale. La seconda stabilisce che, per connessione, la Corte "può conoscere, se lo ritiene necessario, reati non compresi nell'atto di accusa, diversi da quelli previsti dagli artt. 90 e 96 della Costituzione". La terza riguarda la possibilità che la Corte dichiari la connessione per reati previsti dagli artt. 90 e 96: in tal caso deve sospendere il procedimento e dare comunicazione della dichiarazione al Presidente della Camera dei Deputati. Infine la quarta disposizione stabilisce che la separazione dei procedimenti può essere ordinata dalla Corte "in ogni momento qualora essa lo ritenga conveniente".

La normativa così individuata viene sottoposta a giudizio di legittimità costituzionale per la parte in cui prevede che le competenze della Commissione inquirente, del Parlamento in seduta comune e della Corte costituzionale nella composizione integrata si estendano a soggetti diversi dai ministri i quali abbiano concorso nei reati attribuiti a questi ultimi o abbiano commesso reati connessi.

Il quesito si puntualizza ulteriormente, tenendo conto che sotto il profilo della rilevanza, non di tutte le ipotesi di connessione previste dall'art. 45 c.p.p. interessa qui stabilire se possono legittimamente determinare la detta estensione delle competenze della Commissione, del Parlamento e della Corte sibbene di quelle ipotesi che vengono in considerazione nel giudizio a quo.

2. - Fissato pertanto e individuato nei suoi limiti precisi il quesito posto dalla ordinanza di rimessione, il primo punto da esaminare é quello relativo alla portata e al significato degli artt. 96 e 134 della Costituzione: é evidente infatti che data la fattispecie alla quale fa riferimento l'ordinanza, L'articolo 90 resta estraneo alla presente questione.

Va altresì osservato che, mentre l'art. 96 specifica per quali reati si deve procedere, l'art. 134 indica l'organo al quale é affidato giudizio e la cui composizione é stabilita dall'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione e che l'attività istruttoria che precede, svolta dalla Commissione inquirente e dal Parlamento, ha il suo fondamento oltre che nell'art. 96 Cost. anche e soprattutto negli artt. 12 e 13 della legge costituzionale n. l del 1953.

3. - Una seconda osservazione che riguarda l'art. 96 é che, contrariamente a quanto sostenuto dai difensori dei ricorrenti, in esso prevale l'elemento oggettivo su quello soggettivo: il quale ultimo é pur esso necessario ma non da solo sufficiente ad integrare le ipotesi in considerazione (sent. numero 13/1975) ed infatti la messa in stato di accusa da parte del Parlamento avviene "per reati commessi nell'esercizio delle funzioni" proprie di un ministro o del Presidente del Consiglio, mentre l'art. 47 dello Statuto stabiliva: "la Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i ministri del Re".

L'art. 96 esige cioé, per la sussistenza e la perseguibilità del reato, non solo una determinata posizione giuridica dell'agente e in particolare che esso sia ministro o Presidente del Consiglio, ma che abbia commesso nell'esercizio delle funzioni ministeriali un fatto previsto e punito dalla legge penale. Dal che discende che il processo penale costituzionale non é strumento di garanzia personale dei ministri ma, di più ampia ed oggettiva garanzia dell'ordinamento costituzionale.

4. - Se é vero che la Costituzione non fa esplicito riferimento all'istituto della connessione, ha comunque provveduto a mutarne la efficacia per quanto riguarda quella che poteva legare reati comuni e reati militari che, secondo l'art. 49 c.p.p., erano sempre sottoposti a giudizio del Tribunale militare. Con la norma dell'ultimo comma dell'art. 103 non potrà più valere quella competenza, tant'é che con l'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167 si é sostanzialmente modificato l'art. 264 del c.p.m.p. Non modificando invece, neppure indirettamente, lo stesso art. 49 c.p.p. circa la connessione fra reati di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e quelli di competenza dell'Alta Corte di Giustizia, ha mantenuto ferma la attrazione da parte di quest'ultima e la sua competenza a giudicare se pure con le precisazioni che verranno appresso indicate.

Del resto se un giudizio di accusa fosse stato promosso prima delle leggi, costituzionale n. 1 del 1953 e ordinarie n. 87 del 1953 sulla Corte costituzionale, e n. 20 del 1962 sui giudizi di accusa, avrebbe la eventuale connessione di reati trovata la sua regola processuale nell'art. 49 c.p.p. Le leggi menzionate hanno adeguato alla Costituzione le norme sulla connessione e, seppure con espressioni diverse, sostanzialmente esprimono lo stesso concetto.

Posto quindi che la Costituzione consente una attribuzione di competenza per connessione, il legislatore ordinario si é orientato, nella sua discrezionalità, a conferire agli organi della giurisdizione penale costituzionale la competenza per connessione, sia per la rilevanza costituzionale del bene tutelato attraverso la repressione dei reati in esame, sia a causa delle difficoltà, a volte irrisolubili, che comporterebbe un separato giudizio a carico dei soli Ministri (per i quali la competenza del Parlamento e della Corte é, ovviamente, indeclinabile).

5. - Da quanto sopra, consegue la razionalità di un meccanismo che consenta un giudizio unitario nel caso in cui ciò sia richiesto dalla fattispecie. Ed é ragionevole che il funzionamento di tale meccanismo si ricolleghi non alla applicazione di una formula astratta, ma ad una concreta scelta del giudice che valuti, caso per caso, la rispondenza o meno della riunione ad esigenze processuali con riguardo anche a quella della sollecita definizione del giudizio. Il che non si risolve in un arbitrio ma rappresenta il connotato essenziale di un potere ritenuto idoneo, se non indispensabile, alla realizzazione delle esigenze predette.

D'altro canto é altrettanto ragionevole che, nel caso di fattispecie plurisoggettiva, o allorché si renda altrimenti indispensabile per l'accertamento dei reati o della responsabilità degli imputati, la valutazione dei comportamenti con la loro verifica processuale non sia scissa in due o più procedimenti.

6. - Non vi é dubbio quindi che la Commissione inquirente, il Parlamento in seduta comune e la Corte costituzionale possano disporre la riunione di procedimenti connessi e ciò a norma dell'art. 45 c.p.p. la cui operatività esplicitamente affermata dagli artt. 16 e 27 della legge n. 20 del 1962 é implicitamente presupposta, come già innanzi detto, dallo stesso art. 96 della Costituzione.

In via generale sono da ricordare due affermazioni di questa Corte in materia di connessione. Con la prima (sent. numero 130/1963) fu affermato il principio che l'art. 45 c.p.p. non é da considerarsi incostituzionale perché "la connessione é un criterio fondamentale di attribuzione della competenza poiche provvede alla esigenza di evitare che la cognizione distinta di più processi produca incoerenze di decisioni o incompletezze di esame". Con la seconda (sent. n. 10/1966) si afferma che, nel caso della connessione "l'unicità del procedimento é... giustificata dalla esigenza di uniformità nel giudizio sull'accertamento del fatto e sulla sua valutazione; che é una regola razionale di scelta legislativa, a preferenza dell'altra implicante la separazione dei procedimenti la quale crea rischio di incoerenze e di contrasto di decisioni, oppure soltanto di incompletezza nell'esame dei fatti".

7. - Osservato che l'istituto della connessione non contrasta con l'art. 96 Cost. e seguendo l'ordine di esposizione della ordinanza di rimessione, conviene ora esaminare se la attribuzione di giudizi alla giurisdizione penale costituzionale per effetto di connessione violi il precetto dell'art. 25, primo comma, Cost. e successivamente se il simultanens processus sia tale da pregiudicare esigenze che l'ordinamento considera preminenti.

La Corte, nell'esaminare il denunciato contrasto con l'articolo 25, primo comma, Cost. rileva anzitutto che gli artt. 134, 135 e 137 Cost. non prevedono una giurisdizione speciale bensì una giurisdizione penale costituzionale esclusiva.

La Corte costituzionale integrata é, dunque, il giudice naturale del reato di cui all'art. 96 e questo giudice precostituito per legge ben può giudicare tutti coloro che, per il rapporto di connessione innanzi precisato, sono legati ai soggetti indicati nel più volte citato art. 96.

Questa Corte ha in numerose pronunce stabilito che il principio della naturalità coincide con quello della precostituzione del giudice che "deve ritenersi rispettato allorché l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie, ed altresì che esso non risulta violato neppure nei casi per i quali la legge preveda la possibilità di spostamenti di competenza da un giudice ad un altro, purché anche esso precostituito, allorché siano resi necessari per assicurare il rispetto di altri principi costituzionali, come quello della indipendenza ed imparzialità o l'altro dell'ordine e coerenza nella decisione di cause tra loro connesse" (sent. n. 21/1965).

Così essendo, quando sia necessaria la riunione dei procedimenti (artt. 16 e 27) é da escludersi ogni contrasto delle citate norme con il primo comma dell'art. 25 della Costituzione.

8. - Né profilo di contrasto con l'art. 25, primo comma, Cost. sta nel fatto che, venuta a cadere la necessarietà della connessione, o sopravvenute prevalenti esigenze di rapida definizione del processo, venga restaurata la competenza del giudice originario, non sembrando per nulla arbitrario il ripristino di quella giurisdizione, ma anzi rispondente ai fini di giustizia.

9. - Altra perplessità espressa nel contesto dell'ordinanza riguarda le possibili menomazioni di taluni principi costituzionali come conseguenza della "atipicità dei giudizi di accusa" che "costituzionalmente giustificate per i soggetti qualificati di cui agli artt. 90, 96 e 134 della Costituzione", con riferimento invece ad altri soggetti "appaiono suscettibili di dare argomento per rendere più consistente il dubbio sulla legittimità costituzionale degli artt. 16 e 27 della legge".

Si fa riferimento agli artt. 24, secondo comma (e art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in relazione all'art. 10, secondo comma, Cost.), 101, secondo comma, 108, secondo comma, e 111 della Costituzione.

Per quanto riguarda l'art. 24 della Costituzione, con riferimento all'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, ed in relazione all'art. 10, secondo comma, Cost., la Corte rileva che esso art. 6 é perfettamente rispettato sia dinanzi al Parlamento sia dinanzi alla Corte per le norme procedurali che vengono applicate, né d'altra parte sono state indicate una o più violazioni delle ipotesi previste nel detto art. 6: vi é quindi piena osservanza della Convenzione Europea.

Sulla adombrata violazione dell'art. 101, secondo comma, si osserva che l'oggetto del giudizio di accusa contro i Ministri ed i correi può solo riguardare "reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni" (ministeriali), vale a dire, come già spiegato, fatti previsti e puniti dalla legge penale comune e pertanto é solo la legge che presiede alla sua attività.

Per quanto concerne la indipendenza (art. 108, secondo comma, Cost.) occorre distinguere gli organi parlamentari dalla Corte costituzionale integrata. Per i primi é da ricordare che anche la Commissione inquirente valgono le norme che garantiscono l'assoluta indipendenza dei membri del Parlamento: l'esercizio della funzione senza vincolo di mandato (art. 67 Cost.) e il divieto di perseguire deputati e senatori "per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni" (art. 68 Cost.). In particolare, poi, la legge n. 20 del 1962, mentre garantisce la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari in seno alla Commissione (art. 2), stabilisce che gli eletti possono rifiutare la nomina (art. 3) e indica le cause di incompatibilità e di astensione (art. 4). Per quanto concerne la Corte integrata, posto che nessun dubbio viene avanzato sulla indipendenza dei giudici costituzionali ordinari, i giudici aggregati sono iscritti ogni nove anni in un elenco dal quale vengono estratti a sorte i sedici che faranno parte della Corte integrata e possono essere dichiarati decaduti qualora vengano meno i requisiti della loro eleggibilità.

L'art. 11 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, poi, estende ai giudici aggregati le norme sulla insindacabilità e non perseguibilità per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (art. 5).

L'art. 25 della legge n. 20 del 1962 ha determinato anche per questo giudizio (come per tutti gli altri giudizi penali) la facoltà di astensione dei giudici e la possibilità che essi vengano ricusati. La indipendenza dei giudici é quindi sotto ogni aspetto garantita oltre che, ovviamente, affidata, come per tutti gli altri magistrati, alla loro coscienza. Ed é appena il caso di rilevare che, nel giudizio di accusa, é affidato alla Corte costituzionale integrata il compito di giudicare in base alla legge. Con quanto precede é pertanto verificata la rispondenza della normativa in esame in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione.

Per quanto infine riguarda l'art. 111 della Costituzione e la non applicabilità dello stesso alle decisioni della Corte costituzionale sia ordinaria che integrata, il principio e espressamente formulato nell'art. 137 della Costituzione.

10. - Per quanto concerne le questioni relative agli articoli 3 e 102, primo e secondo comma, della Costituzione, é La respingere innanzitutto la tesi che gli artt. 16 e 27 della legge n. 20 del 1962 siano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Infatti la Corte ha, con giurisprudenza ormai consolidata, affermato che si ha violazione dell'art. 3 ogni qualvolta la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso a cittadini che si trovino in eguali situazioni o eguale se in situazioni diverse.

Questa Corte ritiene di aggiungere che l'assoggettamento dei non ministri alla giurisdizione penale costituzionale avviene dunque per le particolarità oggettive della fattispecie ipotizzata da quella norma (art. 96), e non può ravvisarsi disparità di trattamento purché per i soggetti imputati di reati connessi a reati ministeriali, le norme che disciplinano la materia vengono applicate nei confronti di tutti, senza alcuna distinzione.

Né ha fondamento il dubbio circa la prospettata violazione del primo e secondo comma dell'art. 102 della Costituzione.

Se é vero che "la funzione giurisdizionale é esercitata da magistrati ordinari", é altrettanto vero che la stessa Costituzione, come già si é affermato nel precedente punto 7, istituisce con gli artt. 134, 135 e 137 la giurisdizione penale costituzionale esclusiva.

Né il fatto della prevalenza numerica dei giudici aggregati contrasta con l'art. 102, secondo comma, Cost., poiché anche nella Corte integrata si attua la partecipazione diretta del popolo alla amministrazione della giustizia che può richiedere, onde il suo carattere non venga alterato, la predetta prevalenza numerica.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, per contrasto con gli artt. 90, 96, 134, in relazione anche agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, e 102, commi primo e secondo, della Costituzione, sollevata con l'ordinanza del 7 maggio 1977 dalla Corte costituzionale integrata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1977.