Sentenza n. 74 del 1977
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SENTENZA N. 74

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi 1 giugno 1931, n. 886; 20 dicembre 1932, n. 1849; 3 giugno 1935, n. 1095; 27 gennaio 1941, n. 285, in materia di regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti, promosso con ricorso della Provincia di Bolzano, notificato il 19 febbraio 1972, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1972.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

uditi l'avv. Umberto Coronas, per la Provincia, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 19 ed il 21 febbraio 1972 e depositato il 29 successivo, il Presidente della Provincia di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 11, nn. 5, 10, 17 e 18; 16 bis e 58 bis dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5, e modificato con legge cost. 10 novembre 1971: n. 1, questione di legittimità costituzionale delle leggi 1 giugno 1931, n. 886, recante "Regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti", 20 dicembre 1932 n. 1849, recante "Riforma del t.u. delle leggi sulle servitù militari", 3 giugno 1935, n. 1095, recante "Norme per il trapasso di proprietà di beni immobili siti nelle provincie di confine terrestre", e 27 gennaio 1941, n. 285, recante "Sostituzione delle tabelle annesse alla legge 1 giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti".

2. - Resiste al ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con deduzioni depositate il 9 marzo 1972, sostenendo l'inammissibilità del ricorso in forza del principio di continuità che imporrebbe la permanenza in vigore delle leggi statali preesistenti fino all'emanazione di nuove norme di attuazione. Nel merito, il ricorso sarebbe infondato non potendo le nuove attribuzioni riconosciute alla Provincia di Bolzano far venir meno i poteri che le leggi impugnate conferiscono allo Stato per la tutela degli interessi della difesa militare.

3. - La Provincia di Bolzano, in data 14 luglio 1976, ha formalmente rinunciato al ricorso nei confronti delle leggi 1 giugno 1931, n. 886, 20 dicembre 1932, n. 1849, e 27 gennaio 1941, n. 285, in considerazione della nuova disciplina risultante dagli artt. 21, 22 e 23 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche). Con atto depositato il 21 febbraio 1977, la difesa dello Stato ha accettato la rinuncia.

4. - Alla pubblica udienza, la difesa della Provincia ha chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere in forza della asserita abrogazione della legge n. 1095 del 1935 ad opera dell'art. 22 del d.P.R. n. 381 del 1974, mentre l'Avvocatura dello Stato ha insistito per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. - Con il ricorso in epigrafe, notificato il 19 febbraio 1972, il Presidente della Provincia di Bolzano proponeva questioni di legittimità costituzionale delle leggi 1 giugno 1931, n. 886, 20 dicembre 1932, n. 1849 e 27 gennaio 1941, n. 285, in materia di regime giuridico della proprietà in zone militarmente importanti, e di servitù militari, per contrasto con gli artt. 11, nn. 5, 10, 17 e 18; 16 bis e 58 bis dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5), come modificato dalla legge cost. 10 novembre 1971, n. 1; nonché della legge 3 giugno 1935, n. 1095, sui trasferimenti di proprietà immobiliari nelle dette zone, per contrasto con l'art. 51 della legge cost. n. 1 del 1971, che sostituisce l'art. 83 del testo originario dello Statuto.

Come riferito in narrativa, le doglianze del ricorso si accentrano sulla grave menomazione delle competenze alla Provincia attribuite dalle testé ricordate disposizioni statutarie e sulla violazione del principio di tutela delle minoranze tedesca e ladina, derivanti dalle leggi anzidette, in quanto applicabili, alcune all'intero territorio provinciale, altre alla maggior parte di esso, anziché limitatamente a ristrette zone propriamente di confine.

Ed infatti, la rinuncia al ricorso, nella parte relativa alle leggi n. 886 del 1931, n. 1849 del 1932 e n. 285 del 1941, é stata motivata dalla Giunta provinciale con riferimento agli artt. 21, 22 e 23 delle norme di attuazione dello Statuto emanate con il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, e specialmente all'art. 22, che ha circoscritto ad alcuni comuni soltanto della Provincia l'efficacia della normativa testé menzionata.

A seguito dell'intervenuta rinuncia, accettata dal Presidente del Consiglio, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio nella parte anzidetta.

2. - L'oggetto su cui la Corte é chiamata a pronunciarsi resta pertanto circoscritto alla legittimità costituzionale della legge n. 1095 del 1935, che subordina ad autorizzazione prefettizia i trasferimenti di proprietà immobiliari nella Provincia di Bolzano, in contrasto, secondo l'assunto, con il principio della tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina (articolo 83 dello Statuto, così come modificato dall'art. 51 della legge cost. n. 1 del 1971, trasfuso nell'art. 98 del t.u. d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670): principio al quale questa Corte, in precedenti occasioni (sent. n. 86 del 1975), ha riconosciuto contenuto diverso, e più largo, rispetto a quello della parità dei cittadini, a qualsiasi gruppo linguistico appartengano, preesistente già nel testo originario dell'art. 2 dello stesso Statuto.

Alla stregua dei criteri costantemente affermati dalla giurisprudenza della Corte (specialmente nella sentenza n. 13 del 1974 e nella successiva ord. n. 269), il ricorso, sibbene proposto nei confronti di una legge anteriore alla legge cost. n. 1 del 1971, é da considerare in limine ammissibile, perché non rivolto a respingere indebite invasioni di competenze legislative della Provincia nelle singole materie elencate nello Statuto, ma l'integrità dello speciale status di autonomia alla stessa costituzionalmente garantito e del quale il principio di tutela delle minoranze linguistiche é certamente una tra le componenti essenziali.

3. - Peraltro, l'art. 22 delle sopravvenute norme di attuazione, poste con il menzionato decreto legislativo n. 381 del 1974, ha fatto venir meno l'interesse della Provincia al ricorso per gli stessi motivi che ne hanno determinato, come sopra si é detto, la parziale rinuncia, e cioè col restringere l'area territoriale di efficacia della legge n. 886 del 1931 "e successive modificazioni" ad alcuni comuni ricompresi nel territorio, (tant'é che la difesa della Provincia, nella memoria del 10 febbraio del corrente anno, prospettava una "cessazione della materia del contendere", per essersi, con tale delimitazione, data soddisfazione alle esigenze sostanziali alla cui tutela il ricorso era rivolto).

Ed infatti, tra le "successive modificazioni" della legge del 1931 rientrano logicamente le disposizioni della legge n. 1095 del 1935 in tema di trasferimenti di immobili, che l'art. 1 di quest'ultima, nel suo primo comma, definisce come "aggiunte" a quella più antica legge: non essendo dubbio che aggiungere determinate disposizioni ad un precedente testo normativo significhi modificarlo, anche se, come nella specie, non ne risultino poi mutate le singole disposizioni in cui si articola. Così nell'uso legislativo come nel linguaggio corrente, d'altronde, di decreti-legge convertiti "con modificazioni" si parla comunemente, con riferimento agli emendamenti ad essi apportati, anche se consistenti nell'aggiunta di nuove disposizioni.

Tale interpretazione della formula "e successive modificazioni", adoperata nell'art. 22 del più volte citato d.P.R. n. 381 del 1974, trova ulteriore conferma, con particolare riguardo al caso in oggetto, nella duplice considerazione: a) che le disposizioni aggiunte con la legge del 1935 a quella del 1931, pur regolando ipotesi diverse, si riconducono sistematicamente alla medesima ratio di salvaguardia degli interessi della difesa militare del Paese e incidono pertanto su materie tra loro strettamente connesse; b) che una recente legge statale (del 24 dicembre 1976, n. 898, recante "Nuova regolamentazione delle servitù militari"), nel prevedere una disciplina differenziata per la Provincia di Bolzano, eccettua espressamente, nell'art. 22, dalla abrogazione, ivi contestualmente disposta, della legge n. 886 del 1931 "e successive modificazioni", le "norme aggiunte" con la legge del 1935, di cui é questione nel presente giudizio, mostrando così di ricomprendere queste ultime tra le "successive modificazioni" della legge del 1931 (giacché, se così non fosse, tale eccezione sarebbe priva di senso).

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara estinto il giudizio promosso dal Presidente della Provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe, per la parte concernente le leggi 1 giugno 1931, n. 886, 20 dicembre 1932, n. 1849, e 27 gennaio 1941, n. 285;

b) dichiara inammissibile il ricorso medesimo, per la parte concernente la legge 3 giugno 1935, n. 1095, per sopravvenuto difetto di interesse.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1977.