Ordinanza n. 269 del 1974
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ORDINANZA N. 269

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale promossi con sette ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano, notificati il 19 febbraio 1972, depositati in cancelleria il 29 dello stesso mese ed iscritti ai nn. 12, 22, 25, 32, 39, 40 e 41 del registro ricorsi 1972.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che con sette ricorsi notificati il 19 febbraio 1972 e depositati in cancelleria il 29 dello stesso mese, il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, rispettivamente:

- dell'articolo unico della legge 19 maggio 1922, n.727, che converte in legge il d.lgt. 25 maggio 1919, n. 1009, recante provvedimenti in favore delle piccole industrie, nonché delle corrispondenti disposizioni attuative approvate con il r.d. 14 maggio 1925, n. 830 e 8 ottobre 1925 (senza numero), in riferimento agli artt. 5, n. 9, 6, n. 8, 31 e seguenti ed in particolare 39 della legge cost. 10 novembre 1971, n. 1, recante "Modificazioni ed integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige";

- dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione", nonché degli artt. 1 e seguenti della legge 7 agosto 1971, n. 685, recante modifiche al Capo VI di tale legge, in riferimento agli artt. 5, n. 9, della legge cost. 10 novembre 1971, n. 1, e 13 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5;

- della legge 4 marzo 1958, n. 174, recante "Modificazioni delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero", con particolare riguardo ai suoi artt. 2, lett. b, 2, ultimo comma, 10, ultimo comma, 13 e 14, in riferimento agli artt. 5, n. 20, della legge cost. 10 novembre 1971, n. 1, e 13 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5;

- della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico", in riferimento agli artt. 5, nn. 5 e 6, e 6, n. 10, della legge cost. 10 novembre 1971, n. 1, nonché all'art. 13 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5;

- della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile", in riferimento agli artt. 2, 9, 5 e 6 della legge cost. 10 novembre 1971, n. 1, anche in relazione all'art. 13 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5, nonché in riferimento ai principi generali desumibili dagli artt. 31 e seguenti della predetta legge cost. n. 1 del 1971;

- della legge 11 giugno 1971, n. 426, recante "Disciplina del commercio" ed in particolare degli artt. 11 e seguenti, in riferimento all'art. 11, n. 6, della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5, ed all'art. 6, n. 3, della legge cost. 10 novembre 1971, n. l;

- della legge 19 luglio 1971, n. 565, recante "Riordinamento dell'opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine", in riferimento agli artt. 2,5, n. 26,12, 39 e seguenti della legge cost. 10 novembre 1971, n. 1, anche in relazione all'art. 13 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5;

che si é costituito in tutti i giudizi, con atto depositato il 9 marzo 1972, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato, chiedendo una pronuncia di inammissibilità o di infondatezza della questione.

Considerato che i ricorsi involgono l'esame pregiudiziale della medesima questione e pertanto vanno decisi congiuntamente;

che, come questa Corte ha precisato nella sentenza n. 13 del 1974, nel vigente ordinamento costituzionale, i termini di decadenza prefissati per l'impugnazione diretta di leggi statali da parte delle Regioni e delle Province ad autonomia costituzionale vengono sempre fatti decorrere dalla pubblicazione delle leggi stesse, e che, d'altro lato, in forza di un principio di continuità espresso in apposite disposizioni degli statuti regionali costituzionali (per quanto concerne la Regione del Trentino-Alto Adige e le Province di Trento e Bolzano, negli artt. 92 del testo originario e 56 della legge cost. n.1 del 1971), solo il concreto esercizio delle potestà legislative delle Regioni e delle Province su ciascuna delle materie ad esse attribuite limita la competenza legislativa statale;

che da tale duplice constatazione é stato tratto il principio secondo cui, di regola, Regioni e Province sono legittimate a ricorrere esclusivamente avverso leggi statali entrate in vigore successivamente all'avvenuto esercizio delle rispettive potestà legislative sulle singole materie, mentre, per rimuovere dalle dette materie le preesistenti norme di fonte statale, Regioni e Province non hanno che da legiferare esse stesse, purché nel rispetto dei limiti delle proprie competenze, sindacabile da questa Corte, sia in sede di impugnazione diretta dello Stato, sia incidentalmente, nel corso di un comune giudizio;

che, come questa Corte ha ritenuto con le sentenze n. 39 del 1971 e n. 40 del 1972, al principio testé rammentato può derogarsi, eccezionalmente, quando il ricorso abbia ad oggetto leggi statali anteriori, concernenti in modo diretto e specifico lo status costituzionalmente garantito alle Regioni e Province autonome, non potendo leggi siffatte essere comunque sostituite o modificate da leggi regionali o provinciali; che, nella specie, la Provincia di Bolzano assume invece che le disposizioni impugnate inciderebbero illegittimamente su singole specifiche materie ora attribuite alla sua competenza legislativa ed amministrativa, senza peraltro addurre argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dai suesposti criteri.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente inammissibili i ricorsi di cui in epigrafe proposti dalla Provincia di Bolzano nei confronti:

della legge 19 maggio 1922, n. 727, che converte il d.lgt;

25 maggio 1919, n. 1009, recante provvedimenti a favore delle piccole industrie, nonché delle corrispondenti disposizioni attuative approvate con r.d. 14 maggio 1925, n.830, e con r.d. 8 ottobre 1925 (senza numero);

dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione" nonché degli artt. 1 e seguenti della legge 7 agosto 1971, n. 685, recante modifiche al Capo VI di tale legge;

della legge 4 marzo 1958, n. 174, recante "Modificazioni delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero";

della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico";

della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile";

della legge 11 giugno 1971, n. 426, recante "Disciplina del commercio" ed in particolare degli artt. 11 e seguenti;

della legge 19 luglio 1971, n. 565, recante "Riordinamento dell'opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1974.