Sentenza n. 40 del 1972

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      SENTENZA N. 40

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali, promossi:

1) dalla Regione della Lombardia, con ricorso notificato il 27 agosto 1970, depositato in cancelleria il 5 settembre successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1970;

2) dalla Regione del Veneto, con ricorso notificato il 31 agosto 1970, depositato in cancelleria il 9 settembre successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1970;

3) dalla Regione degli Abruzzi, con ricorso notificato il 2 ottobre 1970, depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1970.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1971 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

uditi gli avvocati Enrico Allorio e Feliciano Benvenuti, per la Regione della Lombardia, l'avv. Feliciano Benvenuti, per la Regione del Veneto, l'avv. Pietro Tranquilli-Leali, per la Regione degli Abruzzi, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ricorso notificato il 27 agosto 1970 e depositato il 5 settembre successivo, la Giunta regionale della Lombardia, in persona del suo Presidente, ha impugnato di legittimità costituzionale gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 primo comma (condizionatamente alla declaratoria d’incostituzionalità dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281), 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 46, 47 (in quanto queste due ultime disposizioni non si ritengano abrogate dall'art. 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281), 48, 49, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 65 e 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali, per contrasto con gli artt. 5, 115, 117, 119, 123, 125, 126, 127, 130 e con l'VIII disposizione transitoria della Costituzione.

Il ricorso muove, anzitutto, dalla premessa che debbano ritenersi invasive della sfera di competenza assegnata dalla Costituzione alla Regione non soltanto tutte le leggi che disciplinino materie riservate alla competenza statutaria o legislativa di questa, ma altresì quelle che pongano all'esercizio di tali competenze regionali limiti ulteriori rispetto a quelli costituzionalmente previsti o che, comunque, impediscano, ostacolino od indebitamente limitino l'esercizio da parte della Regione delle sue competenze di qualsiasi tipo (statutarie, legislative o amministrative).

Ed aggiunge che l'inciso "in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica", contenuto nell'art. 123 della Costituzione per delimitare la potestà organizzativa attribuita alla fonte statutaria, non può essere inteso nel senso che essa debba senz'altro soggiacere alle disposizioni stabilite dalle leggi statali ordinarie e, in particolare, dalla legge oggetto d’impugnazione, se non la si vuole degradare al livello di una potestà semplicemente regolamentare, svuotata di concreto rilievo e più intensamente limitata della stessa potestà legislativa regionale ex art. 117 della Costituzione. Il rinvio previsto dall'art. 123 va, invece, interpretato - secondo l'assunto della parte ricorrente - in riferimento a quelle sole leggi statali, alle quali la Costituzione esplicitamente riserva la disciplina d’alcuni limitati aspetti dell'organizzazione regionale, quali con l'art. 122, primo comma, la legge elettorale; con l'art. 119, la legge finanziaria; con l'art. 130, la legge sulla costituzione dell'organo regionale di controllo sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali. D'altra parte, l'approvazione dello Statuto con legge della Repubblica ex art. 123, secondo comma, della Costituzione rappresenterebbe una sufficiente garanzia della sua conformità ai sommi principi, che assicurano l’unità dell'ordinamento giuridico, pur nella sua articolazione regionale.

Sarebbe, perciò, senz'altro da escludere che il legislatore ordinario statale possa emanare una generale legge cornice contenente i principi fondamentali sull'organizzazione delle Regioni, al di là dei settori innanzi considerati per i quali opera un’espressa ed analitica previsione costituzionale; ma, se anche volesse ammettersi un’ipotesi del genere, non appare contestabile che la legge impugnata ha disciplinato sino al dettaglio quasi tutti gli aspetti della materia riservata agli Statuti, tanto che può dubitarsi - senza peraltro che ciò abbia influenza sul problema della sua legittimità costituzionale - se con essa il legislatore abbia dettato una normativa cogente od offerto soltanto una regolamentazione suppletiva e derogabile della fonte statutaria.

Chiarite le ragioni a sostegno della tempestività del ricorso, la Regione illustra, poi, le singole censure di incostituzionalità relative alla legge in questione.

2. - Anche la Giunta regionale del Veneto ha impugnato di legittimità costituzionale, con ricorso notificato il 31 agosto 1970 e depositato il 9 settembre successivo, gli stessi articoli della legge 10 febbraio 1953, n. 62, per motivi analoghi a quelli esposti nel precedente ricorso e per contrasto con le identiche norme della Costituzione.

3. - Analoghe censure di legittimità costituzionale sono prospettate, infine, nel ricorso promosso contro la stessa legge dalla Giunta regionale d'Abruzzo con atto notificato il 2 ottobre 1970 e depositato il 10 ottobre successivo che sostanzialmente si differenzia dai precedenti solo in quanto non impugna anche gli artt. 7 e 56, mentre aggiunge fra i principi della Costituzione che sarebbero violati quelli contenuti negli artt. 118 e 122.

4. - Si é costituito in tutti e tre i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atti depositati rispettivamente i primi due il 15 settembre 1970 ed il terzo il 21 ottobre successivo.

Nelle sue deduzioni l'Avvocatura dello Stato contesta, anzitutto, l'ammissibilità del ricorso, prospettandone la tardività con argomenti desunti a contrario dalla II norma transitoria della legge 11 marzo 1953, n. 87, dall'art. 2 del d.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, e dall'art. 7 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, e spiegando le ragioni sostantive per le quali il silenzio del legislatore in materia stia a significare la non impugnabilità, in via diretta, da parte delle Regioni ordinarie sia delle leggi che hanno dato loro vita, sia delle altre leggi statali anteriori.

In via subordinata, la parte resistente richiama in generale il disposto degli artt. 5, 114, 116, 123, 125 e 126 della Costituzione per escludere la possibilità di un potere statutario regionale che si realizzi in direzione centrifuga e per sostenere l'esigenza costituzionale che, al fine di assicurare un minimo di unità al sistema, gli statuti siano in armonia non soltanto con i principi, ma anche con le singole leggi della Repubblica: tale ultimo problema sarà, comunque, risolto dal Parlamento in sede di approvazione dei singoli statuti e non potrebbe formare oggetto di una dichiarazione preventiva da parte della Corte costituzionale.

L'Avvocatura dello Stato si dà carico, quindi, di replicare analiticamente alle varie censure proposte contro le singole disposizioni della legge.

5. - La causa fissata per l'udienza del 16 dicembre 1970, su richiesta della difesa delle tre Regioni ricorrenti e con l'adesione dell'Avvocatura dello Stato, veniva rinviata a nuovo ruolo. Successivamente é stata discussa all'udienza del 9 dicembre 1971, in vista della quale l'Avvocatura dello Stato ha depositato una ulteriore memoria, nella quale teneva conto della sopraggiunta legge 23 dicembre 1970, n. 1084, nonché della intervenuta approvazione, ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, degli Statuti della Regione della Lombardia, della Regione del Veneto e della Regione degli Abruzzi.

Alla predetta udienza, nel corso della discussione orale, tutte le parti riformulavano le rispettive conclusioni alla luce anche della sopravvenuta legislazione e della sentenza n. 39 del 1971 di questa Corte.

 

Considerato in diritto

 

1. - I tre ricorsi hanno egualmente ad oggetto la legge 10 febbraio 1953, n. 62, proponendo le stesse questioni e vengono perciò decisi con unica sentenza.

2. - Dev'essere anzitutto disattesa l'eccezione di tardività dei ricorsi, alla quale, d'altronde, la difesa dello Stato ha dichiarato di rinunciare, giacché, come questa Corte ha già affermato in precedenti decisioni (nn. 39, 119, 120 e 121 del 1971), per le Regioni di nuova istituzione i termini per ricorrere sono da computarsi a partire dal momento della formazione delle rispettive giunte.

3. - Per quel che concerne le censure agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7, che la legge n. 1084 del 1970 ha espressamente abrogato, disponendo altresì, nel suo art. 1, che ne cessi immediatamente l'efficacia "a tutti gli effetti", é ormai venuta meno la ragione del contendere.

Lo stesso vale per il secondo comma dell'art. 6, sostituito adesso dalla diversa formulazione di cui all'ultima parte del citato art. 1 della legge anzidetta. E vale del pari in ordine alle questioni proposte nei confronti dell'art. 9 (relativo alla necessaria precedenza di apposite leggi statali di principio rispetto alla legislazione regionale) e dell'art. 46, n. 1, nonché, in conseguenza, del successivo art. 47 (disposizioni, queste, relative al controllo di merito sui bilanci regionali), essendo state dette norme tacitamente abrogate per effetto della nuova disciplina dettata negli artt. 17 e - rispettivamente - 20 della legge n. 281 del 1970 (quest'ultimo avendo stabilito che la approvazione dei bilanci debba aver luogo nella forma della legge; il primo avendo soppresso l'esigenza di previe leggi-cornice).

A conclusioni analoghe si perviene altresì, per quel che concerne le censure rivolte nei confronti degli artt. 14, 15, 16, 17 e da 19 a 39, compresi nei titoli III e IV della legge n. 62, ai quali l'art. 2 della legge n. 1084 ha attribuito "valore transitorio sino al giorno dell'entrata in vigore degli statuti delle singole Regioni". Non sembra dubbio, infatti, anche argomentando dai lavori parlamentari e dal richiamo nel corso di questi ripetutamente fatto all'art. 40 dell'originario disegno di legge 10 dicembre 1948 (dal quale deriva la legge de qua), che, con le riferite espressioni, si é inteso delimitare la efficacia temporale delle disposizioni dei Titoli III e IV alla fase della prima attuazione dell'ordinamento regionale, disponendone la cessazione man mano che i singoli statuti avessero iniziato ad avere vigore.

Anche per questa parte, dunque, come d'altronde hanno concordemente riconosciuto le difese delle Regioni, l'interesse di queste a ricorrere contro la legge del 1953 é venuto meno: fermo restando che, qualora avesse a sorgere, con riferimento ad attività da esse frattanto esplicata prima dell'entrata in vigore dei rispettivi statuti, questione di legittimità costituzionale di taluna fra dette disposizioni, questa Corte - in conformità dei criteri costantemente affermati nella sua giurisprudenza quanto ai rapporti tra abrogazione e illegittimità costituzionale - potrebbe pur sempre esserne investita in via incidentale.

4. - Nel merito, i ricorsi contestano pregiudizialmente la stessa ammissibilità di una disciplina legislativa, sia pur di principio, sulla organizzazione interna delle Regioni, affermando che l'art. 123 Cost., nel prescrivere che gli statuti debbano essere "in armonia", oltre che con la Costituzione, "con le leggi della Repubblica", si riferirebbe a quelle sole leggi ordinarie statali di cui fanno espressa riserva gli articoli 119, commi primo e quarto, 122, comma primo, 125 e 130 della Costituzione.

Ma la tesi non merita accoglimento. L'espressione "in armonia", usata nell'art. 123, é tale, infatti, da ricomprendere così le ipotesi in cui gli statuti sono strettamente subordinati alle norme dettate nel Titolo V della Costituzione, e perciò anche a quelle poste dalle leggi ordinarie ivi espressamente richiamate, come pure, ed a maggior ragione, le ipotesi in cui gli statuti medesimi sono tenuti, in senso più lato, a conformarsi ai principi della disciplina, di grado costituzionale e di grado legislativo, di materie connesse con l'organizzazione interna della Regione. Proprio in quest'ultima accezione, anzi, la formula "in armonia" é entrata nell'uso legislativo a livello costituzionale, per designare il limite derivante alla legislazione regionale dai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato (art. 3 Statuto della Regione della Sardegna, art. 2 Statuto della Regione della Valle d'Aosta, art. 4 Statuto della Regione del Trentino-Alto Adige, art. 4 Statuto della Regione del Friuli- Venezia Giulia), ed anche, più recentemente, dai principi della legislazione statale sulle singole materie di competenza regionale bipartita (così, l'art. 5 Statuto del Friuli-Venezia Giulia).

Deve dirsi, pertanto, che non contrastano con l'art. 123 le disposizioni della legge n. 62 che siano specificative ed applicative di principi costituzionali o che rendano espliciti principi fondamentali della legislazione statale, suscettibili di incidere, gli uni come gli altri, sul contenuto degli Statuti.

5. - Passando ora ad esaminare le singole censure contenute nei ricorsi, prive di fondamento si rivelano, anzitutto, quelle proposte in ordine al primo e al terzo comma dell'art. 6.

Per quel che riguarda il primo comma, é da osservare che l'art. 123 Cost. si limita a prescrivere che gli statuti deliberati dai consigli regionali siano successivamente approvati con legge dello Stato, senza nulla disporre quanto alle forme e ai modi della loro trasmissione al Parlamento.

Ciò stante, nessun contrasto con l'art. 123 é configurabile, per avere la legge - entro l'ampio margine di discrezionalità ad essa lasciato dalla norma costituzionale - stabilito che la trasmissione avvenga attraverso il Presidente del Consiglio dei ministri, al quale spetta di regola la rappresentanza unitaria dello Stato - persona nei rapporti con le Regioni (sent. n. 13 del 1960), ed al quale d'altronde é fatto preciso obbligo di presentare gli statuti al Parlamento entro quindici giorni.

All'obbligo delle Regioni di avere uno statuto (chiaramente risultante dal primo comma dell'art. 123), ed uno statuto che abbia ricevuto l'approvazione parlamentare nella forma della legge, corrisponde, così, logicamente l'obbligo dello stesso Presidente del Consiglio di esercitare entro breve termine la relativa iniziativa.

Né tale procedimento si pone in contrasto, come si assume nei ricorsi, con l'art. 121 della Costituzione, che riconosce ai consigli regionali la facoltà di "fare proposte di legge alle Camere", poiché quest'ultima disposizione costituzionale opera sopra un piano diverso da quello su cui va collocato l'art. 6 della legge impugnata: la norma costituzionale, infatti, prevede una semplice facoltà, mentre l'art. 6 della legge, traendo le logiche conseguenze dall'art. 123 Cost., impone alle Regioni l'obbligo di presentare i loro statuti, così richiedendone la necessaria approvazione, nonché - come già detto - l'ulteriore conseguenziale obbligo del Presidente del Consiglio di investire il Parlamento del controllo su quanto in essi disposto.

Anche il terzo comma é norma sul procedimento, dettata per l'ipotesi di rifiuto di approvazione. Che questo sia comunicato per il tramite del Presidente del Consiglio, é semplice corollario del sistema adottato dal primo comma, del quale si é ora discorso; che, in detta ipotesi, la Regione sia obbligata a deliberare un nuovo statuto, discende a sua volta dall'art. 123 Cost., prescrivente, come pure si é rammentato, che ogni Regione debba avere un suo statuto, approvato dal Parlamento.

Tale essendo l'oggetto della disposizione del terzo comma dell'art. 6, deve concludersi che essa non vieta che le Regioni interessate possano eventualmente esperire i rimedi loro spettanti, in forza di altre norme, a tutela della propria potestà di autorganizzazione. Così rettamente interpretata, la disposizione stessa non é lesiva dell'autonomia statutaria delle Regioni.

6. - Neppure contrasta con le norme costituzionali che garantiscono l'autonomia regionale la disposizione dell'art. 10, ai sensi della quale, nel caso di mutamento di principi fondamentali della legislazione statale sulle materie di cui all'art. 117 Cost., sono abrogate le norme regionali di dettaglio divenute incompatibili con i nuovi principi. Lo ha, d'altronde, esplicitamente ammesso, nella discussione orale, la difesa della Regione del Veneto, con la sola riserva che l'effetto abrogativo sia differito (come si può desumere dal contesto dei due commi di cui si compone l'art. 10) al decorso di novanta giorni senza che la Regione abbia provveduto ad apportare alle proprie leggi le necessarie modificazioni, conseguenti al mutamento dei principi.

Infatti, dal momento che per l'art. 117 Cost. le leggi regionali incontrano il limite dei principi delle leggi statali, é perfettamente logico che non possano seguitare validamente ad avere vigore quando vengano a contrastare con principi della legislazione statale succeduti a quelli anteriormente presenti nel sistema. É perciò che il secondo comma dell'art. 10 impone alle Regioni di adeguare le loro leggi alla nuova situazione determinatasi nel diritto positivo, entro novanta giorni.

L'art. 10 viene tuttavia censurato sotto il profilo che, stante la separazione di competenze normative tra lo Stato e le Regioni, non sarebbe configurabile che il sopravvenire di nuovi principi delle leggi statali produca un effetto abrogativo di norme legislative regionali: l'art. 10 avrebbe, invece, potuto prevedere - si sostiene - la invalidazione successiva di queste ultime.

Ma siffatta censura muove da premesse che non possono essere accolte. Tra la competenza legislativa dello Stato e quella delle Regioni sulle materie elencate nell'art. 117 non c'é netta separazione di materie: sulla stessa materia, al contrario, devono concorrere la legge statale e la legge regionale, l'una ponendo (e potendo successivamente modificare) i principi fondamentali, all'altra essendo riservato porre le norme ulteriori. E perciò, in conseguenza del subentrare, nella legislazione statale, di nuovi principi (espressi od impliciti che siano), bene può verificarsi l'abrogazione di precedenti norme regionali ove ricorrano in concreto gli estremi richiesti dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile, per aversi abrogazione.

Ciò non toglie che quando il contrasto tra principi di fonte statale e norme regionali anteriori non si configuri in termini di vera e propria incompatibilità, tale da dar luogo ad abrogazione, possa proporsi una questione di legittimità costituzionale delle norme regionali diventate difformi dai nuovi principi, essendo la legislazione regionale costituzionalmente subordinata al rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali.

7. - Sono censurate anche le disposizioni del terzo e quarto comma dell'art. 11, assumendosi che dettano una disciplina eccessivamente analitica, invadendo così l'autonomia statutaria delle Regioni.

Anche queste censure non sono fondate, perché le disposizioni impugnate si limitano a fare applicazione del principio generale che la formula di promulgazione delle leggi sia ricapitolativa del procedimento (inteso in senso largo) della loro formazione. E tali sono, appunto, le formule previste dalle disposizioni di cui é questione, come facilmente risulta raffrontandone il contenuto con l'art. 127 della Costituzione.

8. - Altre censure hanno ad oggetto disposizioni contenute nel Capo II e nel Capo III del Titolo V della legge n. 62, relativi - rispettivamente - ai controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle Regioni ed ai controlli regionali sugli atti degli enti locali minori (Provincie, Comuni e loro consorzi).

Iniziando dal Capo II, é da premettere che, alla stregua del chiaro disposto dell'art. 125 Cost., la legge impugnata poteva validamente disporre anche dettando norme particolari e di dettaglio, la materia essendo riservata alla competenza legislativa dello Stato.

Risulta palese, pertanto, la infondatezza delle censure agli artt. 48 e 49, perché, contrariamente a quanto affermato dalle Regioni ricorrenti, la prefissione del quorum della maggioranza assoluta affinché le deliberazioni amministrative regionali divengano esecutive dopo essere state rinviate dalla commissione di controllo (art. 48), ovvero affinché siano immediatamente eseguibili per ragioni di urgenza (art. 49), integra senza dubbio un aspetto della disciplina dei controlli.

Nel primo caso, infatti, la legge determina a quali condizioni il controllo sospensivo di merito sia superabile; nel secondo caso, precisa i termini e le modalità dell'esercizio del controllo di legittimità sulle deliberazioni dichiarate urgenti.

9. - Per quel che riguarda poi le disposizioni del Capo III, disciplinanti i controlli sugli enti locali minori, é da rammentare anzitutto che l'art. 130 Cost., nel suo primo comma, riserva testualmente alla legge dello Stato di regolare il modo di composizione dei comitati regionali chiamati ad esercitarli: infatti, la locuzione "legge della Repubblica", ivi adoperata, sta certamente a significare "legge dello Stato", analogamente a quanto si riscontra abitualmente nelle altre disposizioni comprese entro il Titolo V della Parte seconda della costituzione (così, ad esempio, nell'art. 117, ultimo comma; nell'art. 118, primo comma, nell'art. 119, commi primo ed ultimo, ecc.).

Deve altresì osservarsi, in secondo luogo, che - nonostante qualche perplessità cui potrebbe dar luogo la dizione letterale dell'art. 130 confrontata con quella dell'art. 125 - l'intera materia dei controlli sugli enti locali non risulta attribuita ad alcuna tra le competenze normative regionali. Non é materia statutaria, perché manifestamente non rientrante nella "organizzazione interna delle Regioni"; ma nemmeno é prevista tra le potestà legislative elencate nell'art. 117 o comunque inclusa nell'una o nell'altra di esse.

E poiché nel sistema costituzionalmente adottato non si danno competenze legislative regionali che non siano tassativamente stabilite in Costituzione od in altra legge costituzionale, non é ipotizzabile una attribuzione di potestà normativa operata implicitamente dall'art. 130, nel conferire ad un organo della Regione le funzioni di controllo sugli atti degli enti locali.

Queste due premesse sono sufficienti a dimostrare la non fondatezza anche delle questioni sollevate (peraltro, in termini generici) nei confronti degli artt. 55, 56, 59, 60, 61 e 62 della legge n. 62.

Può soggiungersi, ad abbondanza e con particolare riferimento alle argomentazioni sviluppate oralmente nella pubblica udienza, che l'art. 55, disciplinando il modo di elezione da parte dei consigli regionali degli esperti destinati a far parte dei comitati di controllo, incide sopra un oggetto indubbiamente attinente alla composizione dell'organo. A sua volta, l'art. 62, prescrivente che il controllo sugli atti degli enti locali adottati nell'esercizio di funzioni ad essi delegate dalle Regioni spetti alla Commissione di controllo di cui all'art. 41, appare, oltre tutto, perfettamente logico, dal momento che dette funzioni non cessano di essere imputabili alle Regioni per la circostanza che l'esercizio ne sia stato delegato ad altro ente (lo stesso art. 62, d'altronde, nel secondo e nel terzo comma, non manca di dettare norme a tutela dell'interesse delle Amministrazioni regionali deleganti al corretto esercizio delle attività delegate).

Considerazione a parte merita l'art. 58, secondo comma, che viene censurato, sia laddove dispone che agli esperti, membri dei comitati di controllo, sia attribuita una indennità per ogni giorno di seduta, sia laddove prescrive che le modalità di tale indennità siano determinate "nel regolamento".

La prima censura non é fondata, poiché la norma non fa che escludere, in applicazione di un principio di buona amministrazione, che tra le Regioni e gli esperti membri dei comitati di controllo possa comunque costituirsi, anche indirettamente, un rapporto di tipo impiegatizio, che - tra l'altro - potrebbe lederne l'indipendenza nell'esplicazione delle loro mansioni. É invece fondata l'altra censura, perché - anche a prescindere dall'ambiguità del rinvio ad un regolamento non meglio precisato - la legge statale non può validamente prestabilire quale sia lo strumento idoneo e legittimo per la determinazione, da parte delle Regioni, della misura e delle modalità dell'indennità giornaliera in parola.

10. - Un ultimo gruppo di censure si rivolge agli artt. 65 e 67.

L'art. 65, facendo obbligo alle Regioni di provvedere all'organizzazione dei propri uffici esclusivamente con personale comandato degli enti locali o delle Amministrazioni dello Stato, contrasterebbe, in particolare, con il par. VIII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, il quale, ponendo la medesima regola, fa salvi tuttavia i casi di necessità. Peraltro, come é stato concordemente riconosciuto dalla difesa dello Stato e dalle difese delle Regioni, tale questione può ritenersi superata interpretando l'art. 65 della legge in senso restrittivo come norma temporanea unicamente rivolta a disciplinare la fase del primo impianto degli uffici regionali, esaurita la quale trova diretta applicazione l'ultimo comma del menzionato par. VIII.

A sua volta, l'art. 67 é censurato, così nella parte in cui prescrive che le norme sullo stato giuridico ed economico del personale di ruolo regionale debbano uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale, come pure nella parte terminale, in cui vieta alle Regioni di disporre un trattamento economico più favorevole di quello spettante al personale statale.

Quest'ultima censura non é fondata. La materia dello stato giuridico ed economico del personale regionale rientra in quella della organizzazione degli uffici, che l'art. 117, primo alinea, Cost. attribuisce alla potestà legislativa delle Regioni, entro il limite (oltre che del rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni nonché degli obblighi internazionali dello Stato), dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali.

Bene pertanto la legge n. 62 del 1953 poteva porre il principio testé riferito senza invadere la competenza legislativa regionale; né, d'altro canto, detto principio contrasta con altre norme costituzionali, che anzi appare pienamente rispondente a quei canoni di buona amministrazione che l'art. 97 Cost. vuole siano generalmente osservati nell'organizzazione dei pubblici uffici.

É invece fondata la questione concernente la prima parte dell'art. 67, perché, ove la legge regionale dovesse uniformarsi alle norme (anziché ai principi) di fonte statale, verrebbe ad assumere inammissibilmente contenuto meramente integrativo.

D'altro lato, ove la disposizione in oggetto fosse da interpretare come se avesse riferimento ai principi, sarebbe pleonastica, poiché il limite dei principi della legislazione statale sul pubblico impiego già deriva dalla prima parte del ricordato art. 117 Cost. ed é pertanto fuori dubbio che a tali principi dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 58, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali, limitatamente alle parole "nella misura e con le modalità da determinarsi nel regolamento", e dell'art. 67, nella parte in cui dispone che le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, proposte, con i ricorsi di cui in epigrafe, nei confronti degli artt. 6, primo e terzo comma, 10, 11, terzo e quarto comma, 48, 49, 55, 56, 59, 60, 61 e 62 della legge predetta, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118, 119, 122, 123, 125, 126, 127 e 130 della Costituzione;

dichiara non fondata, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 65, in riferimento alla VIII disposizione transitoria della Costituzione;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine agli artt. l, 2, 3, 4, 5, 6, comma secondo, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 19 a 39, 46, n. 1, e 47.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Vezio CRISAFULLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1972.