ORDINANZA N. 70
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, in relazione all'art. 1, comma secondo, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (contratti di locazione), promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1974 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Raviele Rolando e la Società NOVA, iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975.
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che, con ordinanza 12 dicembre 1974 del tribunale di Milano, é stata promossa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 56 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, nella parte in cui - con riferimento all'art. 1, comma secondo, della legge 26 novembre 1969, n. 833 ed alla stregua delle parole "in corso alla data di entrata in vigore della presente legge" - esclude dalla proroga legale fino al 31 dicembre 1973 i contratti di locazione stipulati in data successiva al 1 dicembre 1969.
Considerato che identica questione é stata già dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte n. 4 del 1976; che non vengono, ora, addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, e 1, comma secondo, legge 26 novembre 1969, n. 833, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 4 del 1976.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1977.